Art. 5. Designazione dell'origine 1. I controlli sulla designazione dell'origine di cui all'art. 4 del regolamento, che indica uno Stato membro o la Comunita', riguardano la verifica della corrispondenza della zona geografica nella quale le olive sono raccolte e quella in cui e' situato il frantoio per l'estrazione dell'olio. 2. Ai fini dei controlli le imprese detengono, per ogni stabilimento e deposito, uno specifico registro di carico e scarico, nel quale sono annotati i movimenti per ogni tipo di olio introdotto ed uscito, di cui si intende dichiarare l'origine. 3. Il registro di cui al comma 2 e' costituito da: a) non oltre 50 fogli fissi o da schede contabili mobili da compilarsi a mano, o b) non oltre 200 fogli, da compilarsi con sistemi informatici e da stamparsi mensilmente entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo. 4. I fogli del registro sono preventivamente numerati e soggetti, prima dell'uso, alla vidimazione dell'Ispettorato. 5. Le annotazioni sui registri di cui al comma 2 si effettuano entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui si sono verificati i movimenti, a condizione che le operazioni soggette a registrazione possano essere controllate in qualsiasi momento, sulla base di altri documenti giustificativi. 6. Le imprese entro il 10 aprile e il 10 ottobre, di ciascun anno, inviano all'Ispettorato un riepilogo delle registrazioni riferite al semestre precedente, dei quantitativi di olio acquistati, confezionati, venduti e giacenti alla fine del semestre stesso. 7. I controlli di cui al comma 1 sono svolti una volta l'anno presso le imprese e a sondaggio, presso gli esercizi commerciali, i fornitori e i frantoi.