Art. 5.
                      Designazione dell'origine
  1. I  controlli  sulla  designazione dell'origine di cui all'art. 4
del  regolamento,  che  indica  uno  Stato  membro  o  la  Comunita',
riguardano  la  verifica  della  corrispondenza della zona geografica
nella  quale  le  olive  sono  raccolte e quella in cui e' situato il
frantoio per l'estrazione dell'olio.
  2. Ai   fini   dei   controlli   le  imprese  detengono,  per  ogni
stabilimento  e deposito, uno specifico registro di carico e scarico,
nel  quale sono annotati i movimenti per ogni tipo di olio introdotto
ed uscito, di cui si intende dichiarare l'origine.
  3. Il registro di cui al comma 2 e' costituito da:
    a) non  oltre  50 fogli  fissi  o  da  schede contabili mobili da
compilarsi a mano, o
    b) non  oltre  200 fogli, da compilarsi con sistemi informatici e
da  stamparsi  mensilmente  entro il terzo giorno lavorativo del mese
successivo.
  4. I  fogli  del registro sono preventivamente numerati e soggetti,
prima dell'uso, alla vidimazione dell'Ispettorato.
  5. Le  annotazioni  sui  registri  di  cui al comma 2 si effettuano
entro  il  terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui si sono
verificati  i  movimenti,  a  condizione che le operazioni soggette a
registrazione  possano essere controllate in qualsiasi momento, sulla
base di altri documenti giustificativi.
  6. Le  imprese entro il 10 aprile e il 10 ottobre, di ciascun anno,
inviano  all'Ispettorato un riepilogo delle registrazioni riferite al
semestre   precedente,   dei   quantitativi   di   olio   acquistati,
confezionati, venduti e giacenti alla fine del semestre stesso.
  7. I  controlli  di  cui  al  comma 1  sono svolti una volta l'anno
presso  le  imprese e a sondaggio, presso gli esercizi commerciali, i
fornitori e i frantoi.