Art. 6.
                    Altre indicazioni facoltative
  1. Gli  stabilimenti  e  i frantoi che riportano in etichetta e nei
documenti  commerciali  di  accompagnamento del prodotto, venduto sia
allo  stato  sfuso  che  confezionato,  una  o piu' delle indicazioni
facoltative,  di  cui  all'art.  5  lettere  a),  b),  c)  e  d)  del
regolamento,    comunicano   annualmento   all'Ispettorato   l'inizio
dell'attivita'.
  2. La  comunicazione di cui al comma 1 contiene: la denominazione e
la  ragione  sociale, la partita I.V.A., la sede dello stabilimento e
dei depositi.
  3. Per  i  frantoi  e  gli  stabilimenti,  dotati di un impianto di
lavorazione  delle  olive,  che  utilizzano  le  indicazioni:  «prima
spremitura  a  freddo»  e/o  «estratto  a  freddo», di cui all'art. 5
lettere a)  e b) del regolamento, la comunicazione riporta inoltre il
tipo   di   impianto   ed   il  relativo  sistema  di  rilevamento  e
registrazione della temperatura adottato.
  4. La  comunicazione  di cui al comma 1 per coloro che riportano in
etichetta   l'indicazione   delle  caratteristiche  organolettiche  e
dell'acidita' comprende anche l'indicazione del laboratorio presso il
quale  sono  effettuate le analisi sulla base dei metodi previsti dal
regolamento n. 2568/91 e successive modifiche.
  5. I frantoi e gli stabilimenti con annesso impianto di estrazione,
forniscono  nel  costo delle verifiche effettuate dall'Ispettorato la
documentazione  atta  a dimostrare la conformita' alle indicazioni di
cui all'art. 5 lettere a) e b) del regolamento.
  6. Gli stabilimenti forniscono nel corso delle verifiche effettuate
dall'Ispettorato i seguenti elementi giustificativi:
    a) per  le  indicazioni  di  cui  all'art. 5, lettere c) e d) del
regolamento:
      certificati di analisi;
    b) per  le  indicazioni  di  cui  all'art. 5, lettere a) e b) del
regolamento:
      dichiarazione rilasciata dal frantoio, attestante che l'olio e'
stato ottenuto da un impianto di cui alla comunicazione effettuata ai
sensi del comma 3 del presente articolo.
  7. Gli  adempimenti  previsti  per  le  ditte di cui al comma 1 che
utilizzano  in  etichetta  le  caratteristiche  organolettiche di cui
all'art.  5  lettera c)  del  regolamento,  decorrono dal 1° novembre
2004.