Art. 7. Identificazione delle partite 1. La categoria dell'olio di oliva e le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento, unitamente alla quantita', figurano in materia chiara e leggibile sui recipienti di magazzino utilizzati per lo stoccaggio del prodotto. Ciascun recipiente e' munito di un dispositivo di taratura per la valutazione della quantita' dell'olio contenuto. 2. I documenti utilizzati per la movimentazione degli oli, oltre alla categoria e quantita' dell'olio, data di emissione, normativo e indirizzo dello speditore e del destinatario, riportano le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5, del regolamento.