Art. 7.
                    Identificazione delle partite
  1. La  categoria  dell'olio  di  oliva e le indicazioni di cui agli
articoli 4  e  5 del regolamento, unitamente alla quantita', figurano
in  materia chiara e leggibile sui recipienti di magazzino utilizzati
per  lo  stoccaggio  del prodotto. Ciascun recipiente e' munito di un
dispositivo  di taratura per la valutazione della quantita' dell'olio
contenuto.
  2. I  documenti  utilizzati  per la movimentazione degli oli, oltre
alla  categoria e quantita' dell'olio, data di emissione, normativo e
indirizzo   dello   speditore   e   del  destinatario,  riportano  le
indicazioni di cui agli articoli 4 e 5, del regolamento.