(all. 1 - art. 1)
       Proposta di disciplinare di produzione dell'indicazione
            geografica protetta «Marrone di Roccadaspide»

                               Art. 1.
                          Nome del prodotto
    L'indicazione    geografica   protetta   (I.G.P.)   «Marrone   di
Roccadaspide» e' riservata ai frutti che rispondono alle condizioni e
ai  requisiti  stabiliti  nel  presente  disciplinare  di produzione,
elaborato ai sensi del Reg. CEE n. 2081/92.
                               Art. 2.
                           V a r i e t a'
    L'indicazione   geografica  protetta  «Marrone  di  Roccadaspide»
designa  il frutto ottenuto dagli ecotipi riconducibili alla varieta'
«Marrone».
                               Art. 3.
                    Caratteristiche del prodotto
    Il prodotto recante la I.G.P. «Marrone di Roccadaspide», all'atto
dell'immissione  al consumo allo stato fresco, deve avere le seguenti
caratteristiche:
      forma   del   frutto:   tendenzialmente  semisferica,  talvolta
leggermente ellissoidale;
      pericarpo:  di colore castano bruno, tendenzialmente rossastro,
con strie scure generalmente poco evidenti;
      episperma:  sottile poco approfondito nel seme, tendenzialmente
aderente;
      pezzatura: non piu' di 85 frutti per kg di prodotto selezionato
e/o calibrato;
      seme:  bianco-latteo,  con  polpa consistente, di sapore dolce,
settato per non piu' del 5%.
    Il   prodotto   recante  la  I.G.P.  «Marrone  di  Roccadaspide»,
commercializzato  allo  stato essiccato (in guscio o sgusciato), deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
      a) castagne essiccate in guscio:
        umidita' nei frutti interi: non superiore al 15%;
        il  prodotto  deve  essere  immune  da infestazione attiva di
qualsiasi natura (larve di insetti, muffe, ecc.);
        resa in secco con guscio: non superiore al 50% in peso;
      b) castagne essiccate sgusciate:
        devono  essere  sane,  di  colore bianco paglierino e con non
piu' del 20% di difetti (tracce di bacatura, deformazioni, ecc.).
                               Art. 4.
                    Area geografica di produzione
    La  zona  di  produzione dell'I.G.P. «Marrone di Roccadaspide» di
cui  al  presente  disciplinare  comprende  il territorio al di sopra
dell'altitudine  di  250  metri  s.l.m.  dei  seguenti  comuni  della
provincia di Salerno, per intero:
    Alfano,  Aquara,  Auletta,  Bellosguardo, Buonabitacolo, Campora,
Cannalonga,  Casalbuono,  Casaletto  Spartano,  Caselle  in  Pittari,
Castel   San  Lorenzo,  Castelcivita,  Celle  di  Bulgheria,  Ceraso,
Cicerale,   Controne,  Corleto  Monforte,  Cuccaro  Vetere,  Felitto,
Futani,  Gioi,  Laureana  Cilento, Laurino, Laurito, Lustra, Magliano
Vetere,  Moio  della  Civitella,  Montano Antilia, Monte San Giacomo,
Monteforte  Cilento, Morigerati, Novi Velia, Omignano, Orria, Ottati,
Perdifumo,    Perito,    Petina,    Piaggine,   Polla,   Postiglione,
Roccadaspide,  Roccagloriosa,  Rofrano, Roscigno, Sacco, San Mauro la
Bruca,  San  Pietro  al  Tanagro,  San Rufo, Sant'Angelo a Fasanella,
Sant'Arsenio, Sanza, Sassano, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni,
Stella  Cilento,  Stio,  Teggiano,  Torraca,  Tortorella, Trentinara,
Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania.
    I comuni parzialmente interessati sono:
      Ascea,  Camerota,  Capaccio, Pisciotta, Pollica, San Giovanni a
Piro, San Mauro Cilento.
    La  zona  di  produzione risulta delimitata, partendo da nord, da
una linea che, dal punto di intersezione tra il confine dei comuni di
Postiglione,  Sicignano degli Alburni e Contursi Terme (foglio I.G.M.
1:50.000  n.  468  di  Eboli),  in  corrispondenza del fiume Tanagro,
prosegue  verso  ovest lungo il confine tra i comuni di Postiglione e
di  Contursi Terme - immettendosi nel fiume Sele - poi continua lungo
il  confine  tra i comuni di Postiglione e di Campagna - sempre lungo
il  fiume  Sele  -  quindi scende fino al punto di intersezione tra i
comuni  di  Postiglione,  di  Campagna e di Serre. Da qui la linea di
delimitazione  scende  lungo il confine tra i comuni di Postiglione e
di  Serre  passando  tra  Bosco Lagarelli e Macchia Soprana; prosegue
lungo  il  confine tra i sopraindicati comuni tagliando la Statale 19
tra  il km 24 e il km 25 (siamo passati alla carta I.G.M. 1:50.000 n.
487  di  Roccadaspide) fino a giungere al punto di intersezione tra i
comuni  di  Postiglione,  di Serre e di Altavilla Silentina. Prosegue
lungo  il  confine  tra  i  comuni  di  Postiglione  e  di  Altavilla
Silentina,  corrispondente  al  fiume Calore, quindi lungo il confine
tra  i  comuni  di  Altavilla  Silentina  e di Controne, di Altavilla
Silentina  e  di  Castelcivita  -  passando  per Tempa di Cianci - di
Castelcivita  e  di  Albanella,  poi  di Roccadaspide e di Albanella,
quindi,   per   breve  tratto  lungo  il  confine  tra  i  comuni  di
Roccadaspide  e  di  Capaccio.  La  linea di delimitazione si immette
sulla  Statale  166  tra il km 5 e il km 6 lungo cui prosegue fino ad
immettersi,  tra  il  km 3 ed il km 2, sulla strada che, costeggiando
Torricelle  e  Pisciolo  giunge  fino a Varco Cilentano (carta I.G.M.
1:50.000 di Vallo della Lucania n. 503), al punto di intersezione tra
i  comuni  di Capaccio, di Ogliastro Cilento e di Cicerale; continua,
quindi,  lungo  il  confine  tra  i comuni di Capaccio e di Cicerale,
prima,  di  Capaccio e di Giungano poi, fino al punto di intersezione
tra  i  comuni  di  Capaccio,  di  Giungano  e  di  Trentinara (si e'
ritornati   per   breve   tratto   al   foglio   I.G.M.  1:50.000  di
Roccadaspide).  Prosegue,  poi,  lungo  il  confine  tra  i comuni di
Trentinara  e  di  Giungano  (si ritorna al foglio I.G.M. 1:50.000 di
Vallo  della  Lucania),  quindi  lungo  il  confine  tra  i comuni di
Giungano  e  di  Cicerale;  ripassa  lungo il fiume Solofrone fino al
punto  di intersezione tra i comuni di Capaccio, di Ogliastro Cilento
e  di  Cicerale.  La  linea  di  delimitazione della zona interessata
prosegue  lungo  il  confine  tra i comuni di Cicerale e di Ogliastro
Cilento  costeggiando  Ramata  e  il  colle  Tonto; prosegue lungo il
confine, prima tra i comuni di Cicerale e di Prignano Cilento, poi di
Prignano  Cilento  e  di Perito, poi lungo il confine tra i comuni di
Perito  e  Rutino,  di  Lustra e di Rutino passando per Vallone Ponte
Rosso.  Continua,  poi,  lungo  il  confine  tra i comuni di Laureana
Cilento  e di Torchiara - passando per Fossa dell'Acquasanta - quindi
lungo  il  confine  tra  i  comuni  di Laureana Cilento e di Agropoli
(foglio  I.G.M.  1:50.000  di  Agropoli  n.  502),  di Perdifumo e di
Castellabate,  di  Perdifumo  e di Montecorice (si rientra nel foglio
I.G.M.   1:50.000   di  Vallo  della  Lucania),  di  Perdifumo  e  di
Serramezzana, di San Mauro Cilento e di Serramezzana fino alla Strada
Statale 267 tra il km 34 e il km 35; quindi prosegue lungo la Statale
267  nel  territorio  dei  comuni  di  San Mauro Cilento (si passa al
foglio  I.G.M. 1:50.000 di Capo Palinuro n. 519), poi di Pollica fino
al confine con il comune di Casalvelino tra il km 46 e il km 47 della
Statale  267. La linea di delimitazione risale lungo il confine tra i
comuni di Pollica e di Casalvelino attraversando Collina Porrazzi (si
rientra  nel foglio I.G.M 1:50.000 di Vallo della Lucania), poi lungo
il  confine  tra  i  comuni  di  Stella  Cilento e di Casalvelino, di
Omignano  e  di  Casalvelino, di Omignano e di Salento, attraversando
Fasana,  quindi lungo il confine tra i comuni di Perito e di Salento,
di Orria e di Salento, di Gioi e di Salento, di Vallo della Lucania e
Salento  - lungo il Torrente Fiumicello - di Vallo della Lucania e di
Castelnuovo  Cilento,  di  Ceraso e di Castelnuovo Cilento - lungo il
Torrente  Badolato;  quindi  procede lungo il confine tra i comuni di
Ascea  e di Castelnuovo Cilento (si ritorna al foglio I.G.M. 1:50.000
di  Capo Palinuro) di Ascea e di Casalvelino - lungo il fiume Alento;
la  linea di delimitazione si immette sulla Statale 447 nei pressi di
Velina;  prosegue  lungo la Statale 447 costeggiando prima Ascea, poi
Pisciotta;  si  immette  sulla  strada  che  prosegue  fino  a  Santa
Caterina;  riprende a salire, da questo punto, lungo il confine tra i
comuni di Pisciotta e di Centola, di San Mauro la Bruca e di Centola,
di  Montano  Antilia e di Centola (si passa al foglio I.G.M. 1:50.000
di  Sapri  n. 520), di Celle di Bulgheria e di Centola lungo il fiume
Mingardo;  prosegue  lungo  il  confine tra i comuni di Camerota e di
Centola  -  sempre  lungo  il  fiume Mingardo - (ritornando al foglio
I.G.M.  1:50.000  di Capo Palinuro); si immette sulla Statale 562 tra
il  km  2 e il km 3; prosegue lungo la Statale 562 nel territorio del
comune  di  Camerota  (si ritorna al foglio I.G.M. 1:50.000 di Sapri)
fino  al  confine con il comune di San Giovanni a Piro tra il km 20 e
il km 21. Prosegue lungo il confine tra i comuni di Camerota e di San
Giovanni  a  Piro passando per Vallone Marcellino. Da qui, sempre nel
territorio  comunale  di  San  Giovanni  a  Piro, costeggia Toppa del
Piombo,  Costa  San  Carlo,  Grotta  del  Monaco; risale passando per
Pietrasanta  fino a San Giovanni Piro dove si reimmette sulla Statale
562, tra il km 26 e il km 27, lungo cui prosegue. Dopo il km 34 della
Statale  562,  in  corrispondenza  di  Torre  Oliva,  risale lungo il
confine  tra i comuni di San Giovanni a Piro con Santa Marina, prima,
e  Torre  Orsaia, poi; quindi - in corrispondenza di Villaggio Isca -
continua  lungo  il  confine tra i comuni di Roccagloriosa e di Torre
Orsaia  -  costeggiando  Castel  Ruggero  -  e  arriva  a Cerreto, in
corrispondenza   del   punto   di   intersezione   tra  i  comuni  di
Roccagloriosa,  di  Rofrano  e  di  Torre  Orsaia;  prosegue lungo il
confine  tra  i  comuni  di  Rofrano e di Torre Orsaia, di Caselle in
Pittari  e  di  Torre  Orsaia,  di  Morigerati e di Torre Orsaia - in
corrispondenza  del  Torrente  Sciarapotamo  -  di Morigerati e Santa
Marina  -  in  corrispondenza del fiume Bussento - di Tortorella e di
Santa  Marina,  di  Tortorella e di Vibonati, quindi lungo il confine
tra  la  frazione  del  Comune  di  Casaletto Spartano nei pressi del
Vallone  della  Marotta  ed  il  comune  di  Vibonati.  La  linea  di
delimitazione  prosegue lungo il confine tra i comuni di Torraca e di
Vibonati,  di  Torraca e di Sapri, di Tortorella e di Sapri (si passa
nella  carta  I.G.M.  1:50.000  di  Lauria  n.  521); risale lungo il
confine  tra  i  comuni  della  provincia  di Potenza con i comuni di
Tortorella  -  passando  per Vallone della Freddosa e Serralunga - di
Casaletto  Spartano  e  di  Casalbuono.  Si  passa  alla carta I.G.M.
1:50.000  n.  505  di  Moliterno dove la linea di confine passa tra i
comuni   di   Casalbuono   e  di  Montesano  sulla  Marcellana  -  in
corrispondenza  del  Vallone delle Donnole - prosegue tagliando Piana
La  Teglia,  costeggia  Temparelle,  giunge a Rupe di Chiavico (si e'
passati  al  Foglio I.G.M. 1:50.000 n. 504 di Sala Consilina). Da qui
la  linea  di  delimitazione  risale lungo il confine tra i comuni di
Sanza  e di Montesano sulla Marcellana in corrispondenza del Torrente
Chiavico,  poi  lungo  il  confine tra i comuni di Buonabitacolo e di
Montesano   sulla   Marcellana,  di  Buonabitacolo  e  di  Padula  in
corrispondenza del fiume Calore, poi lungo il confine tra i comuni di
Sassano e di Padula in corrispondenza del fiume Tanagro; quindi lungo
il confine tra i comuni di Sassano e di Sala Consilina, di Teggiano e
di  Sala  Consilina  costeggiando  Mezzana e Pantano Grande. La linea
(siamo  passati  nel foglio I.G.M. 1:50.000 di Polla n. 488) prosegue
sempre lungo il confine tra i comuni di Teggiano e di Sala Consilina,
poi  passa  lungo  il  confine  tra la frazione del comune di S. Rufo
situata  in  corrispondenza di Scafa e il comune di Atena Lucana, poi
lungo  il  confine tra la frazione del comune di Sant'Arsenio situata
in  corrispondenza  di  Canalecchia  ed il comune di Atena Lucana. La
delimitazione prosegue lungo il confine tra i comuni di San Pietro al
Tanagro  e  di  Atena  Lucana,  di  Sant'Arsenio e di Atena Lucana in
corrispondenza   di  Fiumicello,  di  Polla  e  di  Atena  Lucana  in
corrispondenza  di  Fosso Secco, tagliando la Statale 19 tra il km 60
ed  il  km 61. La delimitazione prosegue, a partire dal Vallone delle
Coppelle,  lungo  il confine tra il comune di Polla e la provincia di
Potenza  fin  nei pressi di Fosse di Salinas, quindi lungo il confine
tra  i  comuni di Polla e di Caggiano passando per Monte Pozzillo, di
Polla e di Pertosa, di Auletta e di Pertosa, di Auletta e di Caggiano
tagliando  la  Statale  19-ter  tra il km 6 e il km 7; prosegue, poi,
lungo  il  confine  tra  i  comuni  di  Auletta  e  di  Salvitelle in
corrispondenza  di  Serra  San  Giacomo,  poi  lungo il confine tra i
comuni  di Auletta e di Buccino passando per la Statale 19-ter tra il
km  2  e  il  km 3, quindi lungo il confine tra i comuni di Sicignano
degli  Alburni  e di Buccino costeggiando il fiume Tanagro e il Bosco
dei  Preti.  Si  ritorna  al  foglio I.G.M. 1:50.000 di Eboli dove la
linea di delimitazione prosegue passando per il Raccordo Autostradale
con  la  A3 nei pressi di S. Monica, quindi continua lungo il confine
tra  i comuni di Sicignano degli Alburni e di Palomonte, poi lungo il
confine  tra  i comuni di Sicignano degli Alburni e di Contursi Terme
fino  al  punto  di  intersezione  di  questi  due  ultimi comuni con
Postiglione in corrispondenza del fiume Tanagro.
                               Art. 5.
                        Metodo di ottenimento
    Le  condizioni  colturali dei castagneti da frutto destinati alla
produzione dell'I.G.P. «Marrone di Roccadaspide» devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire al prodotto che
ne deriva, le specifiche caratteristiche di qualita', di cui all'art.
3.  Sono,  pertanto,  esclusi  i  castagneti  da  frutto impiantati o
convertiti  da cedui, ubicati ad un'altitudine inferiore ai 250 metri
s.l.m.
    I  sesti  e le distanze di impianto, le forme di allevamento ed i
sistemi  di  potatura devono essere quelli in uso generalizzato nella
zona,  ove sono prevalenti castagneti tradizionali di tipo estensivo,
con  una densita' per ettaro, comunque, non superiore a 130 piante ad
ettaro, riferita alla fase di piena produzione.
    La  tecnica  colturale da adottare per gli impianti di castagneto
da  frutto,  fatta  salva  la  tecnica  d'impianto  che  interessa la
preparazione  della  particella  da impiantare, i lavori preparatori,
quelli complementari e l'eventuale concimazione, e' la seguente:
      cultivar:  la  scelta  per  i  nuovi  impianti  e per quelli da
infittire  va  rigorosamente  eseguita nel rispetto delle indicazioni
riportate  negli  articoli 2  e  3.  Negli  impianti  di cui sopra e'
ammessa   la  presenza  di  altre  varieta'  di  castagno,  oltre  al
«Marrone»,  ai fini della idonea impollinazione, nella misura massima
del   10%   delle  piante.  Gli  impollinatori  non  concorrono  alla
produzione della I.G.P.;
      portinnesti:  franco  da seme appartenente preferibilmente agli
ecotipi  locali.  Possono  essere  utilizzati  anche i selvatici nati
spontaneamente nei boschi dell'area interessata alla presente I.G.P.;
      sistemi e distanze di piantagione: nei nuovi impianti le piante
vanno  distribuite secondo una disposizione geometrica che preveda la
costituzione  di  filari  paralleli  tra  loro.  I  sesti  d'impianto
potranno  essere  a  quadrato, a rettangolo o a quinconce, purche' il
numero  non  sia superiore a 130 piante per ettaro. Tale densita' per
ettaro  va  rispettata anche nei lavori di diradamento o infittimento
di castagneti da frutto gia' esistenti;
      potatura  e  forma d'allevamento: la forma d'allevamento e' del
tipo a volume con vaso semi libero. L'impalcatura e' di norma posta a
circa  200  cm  dal  suolo.  Per  la  formazione  delle  branche sono
utilizzati preferibilmente rami anticipati nei mesi estivi/autunnali,
evitando in tal modo un accorciamento della branca da fare durante il
periodo  invernale.  La  potatura  di produzione deve essere eseguita
razionalmente con turni di non oltre 5 anni, in modo da assicurare la
migliore qualita' del prodotto ed al fine di evitare l'invecchiamento
precoce  della  pianta.  Sulle  piante  di  castagno  vecchie  e semi
abbandonate,   su  cui  abbondano  rami  vecchi  e  secchi,  si  deve
effettuare   una   potatura   piu'  intensa,  tale  da  stimolare  un
ringiovanimento  della  pianta  con  la  fuoruscita di nuovi rami che
entreranno in produzione dopo 2-3 anni;
      lavorazione del terreno: la superficie dei castagneti da frutto
non  e' lavorata. Il terreno, essendo molto permeabile, non necessita
di  particolari  opere  idrauliche per evitare la stagnazione d'acque
meteoriche.  Per  tali  ragioni  si  utilizza  la  tecnica  della non
lavorazione del suolo. Il manto erboso deve essere tagliato ogni qual
volta   raggiunge   i  30-40  cm.  Cio'  e'  fatto  generalmente  con
falciatrici,  o  con decespugliatori meccanici. La' dove e' possibile
(assenza  di pietre affioranti) si usano le lame rotanti o a martello
(trinciatrici) per sminuzzare finemente le erbe infestanti, i ricci e
le foglie dell'anno precedente;
      operazioni  di  raccolta: la raccolta va effettuata nel periodo
autunnale  non  oltre  la  prima  decade  di  novembre,  con turni di
raccolta  che  non  devono  superare le due settimane. La raccolta e'
effettuata a mano o con macchine raccoglitrici e raccattatrici idonee
a salvaguardare l'integrita' del prodotto;
      limite  produttivo:  la  produzione  unitaria  massima annua di
frutti   e'   fissata   in   3,5  tonnellate  ad  ettaro  di  coltura
specializzata    (4    tonnellate    per    il   prodotto   destinato
all'essiccazione),   pur   con  le  variazioni  annuali  in  funzione
dell'andamento climatico.
    Le  operazioni  di  cernita,  di  calibratura, di trattamenti del
prodotto  con  la  «cura»  e  con  la  «disinfestazione»,  secondo le
tecniche  gia'  acquisite  localmente e, comunque, nel rispetto della
normativa   vigente,   devono   essere   effettuate  nell'ambito  del
territorio di produzione.
    Il  prodotto  allo  stato  fresco,  trattato  con  le  operazioni
indicate al comma precedente, puo' essere commercializzato fino a tre
mesi  dalla  raccolta.  Le castagne essiccate in guscio sono ottenute
attraverso  diverse  tecniche  di  essiccazione,  tra cui e' compresa
l'essiccazione  su  metati  o  graticci,  a  fuoco  lento e continuo,
alimentato  da  fascine  e  da legna di qualunque essenza, secondo le
tecniche  locali tradizionali; e sempre nel rispetto delle specifiche
caratteristiche di qualita' del prodotto prescritte nell'art. 3.
    Tutte  le  fasi  del  condizionamento, dalla preparazione fino al
confezionamento  e  alla  conservazione del prodotto, sono effettuate
nell'intero  territorio  dei  comuni  riportati  nell'art.  4  e cio'
garantisce la rintracciabilita' e il controllo del prodotto.
                               Art. 6.
                  Elementi che comprovano l'origine
    La  presenza di castagneti coltivati in Campania risale all'epoca
dei  Romani. In provincia di Salerno, in particolare, questa presenza
viene  documentata  a  partire dall'epoca medievale grazie ad antichi
contratti  tra  coloni e proprietari - conservati nell'archivio della
Badia  Benedettina di Cava de' Tirreni, il famoso «Codex diplomaticus
cavensis»  - con i quali si stabiliscono le norme per i miglioramenti
fondiari.
    I  castagneti  di Roccadaspide posseduti dall'Abbadia erano cosi'
importanti  che  vi era sul posto un apposito amministratore chiamato
Giuliani.  Anche  i  monaci  Basiliani  contribuirono alla diffusione
della   coltivazione   del  castagno  in  alcune  aree  del  Cilento:
ritrovamenti  archeologici  in  agro  di  Moio della Civitella e Gioi
Cilento  (convento  dei monaci Basiliani) e la presenza di una pianta
di   castagno   stimata  intorno  a  7-800  anni,  costituiscono  una
testimonianza  dell'importanza  che  il castagno ha assunto in questa
zona fin dai secoli passati.
    Alla  fine  del  1800,  gli  alberi  maestosi  e  secolari furono
abbattuti  o  capitozzati  e,  su  tali  cedui  rimasti,  si innesto'
materiale di propagazione delle cosiddette «Castagne `ra Rocca». Tale
ecotipo  fu  scelto dagli esperti della «Societa' Ravera» proprio per
la  maggiore  produttivita'  dell'albero  e  la migliore qualita' del
frutto.  Questa  castagna,  dalla  forma  tipica,  si presentava piu'
grande  di quelle locali, con caratteristiche organolettiche migliori
anche per quanto attiene alla sua conservazione.
    A   partire   dalla   fine  dell'800  le  produzioni  castanicole
dell'area,  date  le loro caratteristiche pregiate, si sono affermate
sui mercati non solo nazionali ed il comparto e' stato interessato da
un  ulteriore  miglioramento  di  tecniche di coltivazione e standard
qualitativi.
    La  rinomanza acquisita dal «Marrone di Roccadaspide» continuo' a
favorirne  la  diffusione  anche  in  altri areali della provincia di
Salerno gia' interessate, da secoli, dalla coltivazione del castagno.
Negli anni `40 fu effettuata una massiccia azione di innesto a zufolo
su  portinnesto  «franco»  o selvatico, utilizzando marze provenienti
dalla zona di Roccadaspide.
    Rintracciabilita':  a  livello di controlli per l'attestazione di
provenienza  (origine) della produzione I.G.P., la prova dell'origine
del  «Marrone  di  Roccadaspide»  dalla zona geografica di produzione
delimitata e' certificata dall'Organismo di controllo di cui all'art.
8,   sulla  base  di  numerosi  adempimenti  cui  si  sottopongono  i
produttori interessati nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.
    I   fondamentali   di   tali   adempimenti,   che  assicurano  la
rintracciabilita'  del  prodotto,  in  ogni  fase della filiera, sono
costituiti da:
      iscrizione  degli  impianti  idonei alla produzione dell'I.G.P.
«Marrone  di  Roccadaspide» in un apposito registro, attivato, tenuto
ed aggiornato dall'Organismo di controllo autorizzato;
      elenco dei produttori;
      elenco dei confezionatori;
      denuncia   annuale  all'Organismo  di  controllo,  a  cura  dei
produttori, dei quantitativi prodotti;
      annotazione dei quantitativi prodotti;
      conseguente certificazione da parte dell'Organismo di controllo
di  tutte  le  partite di prodotto confezionato ed etichettato con la
indicazione  geografica  protetta  prima della commercializzazione ai
fini dell'immissione al consumo.
    L'origine  e' comprovata inoltre dall'iscrizione dei produttori e
condizionatori    in    appositi   elenchi   tenuti   ed   aggiornati
dall'Organismo di controllo di cui all'art. 8 del disciplinare.
                               Art. 7.
          Elementi che comprovano il legame con l'ambiente
    Vasti  territori  del Cilento possiedono le condizioni favorevoli
alla  coltivazione  del  castagno,  quali  terreni a reazione acida o
tutt'al piu' neutra (pH compreso tra 4,5 e 6,5) di origine vulcanica,
con  limitata presenza di calcare attivo, ricchi di minerali (fosforo
e  potassio  essenzialmente),  profondi e freschi, non ristagnati ne'
asfittici;  temperatura  compresa  tra  +  8°  C  e  + 15° C di media
annuale,   -  1°  C  e  0°  C  di  media  del  mese  piu'  freddo;  e
precipitazioni  annue  superiori  a 600-800 mm. Il territorio risulta
caratterizzato  da  una  duplice natura geologica delle rocce: quella
del  «Flysch del Cilento», in corrispondenza del bacino idrogeologico
del  fiume  Alento  e  dei  principali  monti del Cilento occidentale
(Monte  Centaurino) e quella delle rocce calcaree che costituiscono i
complessi  montuosi  interni  (Alburni-Cervati)  e meridionali (Monte
Bulgheria, Monte Cocuzzo).
    La  zona  e' caratterizzata da clima tipicamente mediterraneo con
inverni   piuttosto   miti  ed  estati  con  periodi,  anche  lunghi,
siccitosi.  I  castagneti  presenti in zone collinari e medio-montane
beneficiano  di  un  apporto  idrico,  dovuto  agli eventi climatici,
maggiore rispetto ai dati medi.
    In   questi   ambienti   anche   le  temperature  alquanto  basse
favoriscono una elevata produzione di frutti di ottima qualita'.
    Non   si  puo'  non  evidenziare  inoltre  che  buona  parte  del
territorio interessato da questa coltura fa parte del Parco nazionale
del  Cilento  e Vallo di Diano. Questo significa che si tratta di una
zona a spiccata valenza ambientale.
                               Art. 8.
                        Regime dei controlli
    L'accertamento  della  sussistenza  delle  condizioni tecniche di
idoneita' ed i relativi controlli, di cui all'art. 10 del Reg. CEE n.
2081/92,  saranno  effettuati  ai  sensi  delle  normative vigenti in
materia,  da  un  organismo  privato  di  controllo  autorizzato o da
un'autorita' pubblica designata.
                               Art. 9.
                           Confezionamento
    L'immissione  al  consumo  dell'I.G.P.  «Marrone di Roccadaspide»
deve avvenire con le seguenti modalita' di confezionamento:
      a)  per  prodotto  in  guscio:  in  sacchi di tessuto idoneo in
contenitori  di  vimini, legno o altro materiale di origine vegetale;
e' obbligatorio procedere alla calibratura per la vendita;
      b)  per  prodotto  sgusciato:  in  sacchi di carta o di tessuto
idoneo  ed  in  scatole  di  materiale  di  origine vegetale ed altro
materiale riciclabile.
    Sono  ammesse  le  confezioni  sotto vuoto, quelle in vetro ed in
idonei materiali.
    In   tutti   i   casi   i   contenitori   in   cui   avviene   la
commercializzazione   dovranno  essere  sigillati  in  modo  tale  da
impedire  che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del
sigillo.
    Le  confezioni possono essere di peso variabile in relazione alla
richiesta  del  mercato  sempre  che  siano  conformi  alle normative
vigenti.
                              Art. 10.
                            Etichettatura
    Sulle  confezioni  contrassegnate  con l'I.G.P. o sulle etichette
apposte sulle medesime devono essere riportate, a caratteri di stampa
chiari e leggibili, delle medesime dimensioni, le indicazioni:
      a) «MARRONE    DI   ROCCADASPIDE»   seguita   dalla   dicitura:
«INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA» (o la sua sigla I.G.P.);
      b)  il  nome,  la  ragione  sociale  e l'indirizzo dell'azienda
confezionatrice  o  produttrice;  i  caratteri di cui alla lettera b)
devono essere di dimensioni inferiori a quelli della lettera a);
      c) la  quantita'  di  prodotto  effettivamente  contenuto nella
confezione, espressa in conformita' alle norme vigenti;
      d) il  simbolo  grafico  relativo  all'immagine  artistica  del
logotipo  specifico  ed univoco descritto nell'art. 12, da utilizzare
in abbinamento inscindibile con l'indicazione geografica protetta.
    Alla indicazione geografica protetta di cui all'art. 1 e' vietata
l'aggiunta  di  qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle
previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo,
gusto, uso selezionato, scelto e similari.
    E',  tuttavia,  consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento  ad  aziende,  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,
consorzi,  non  aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno  l'acquirente.  Tali indicazioni potranno essere riportate in
etichetta  con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla
meta'  di  quelli  utilizzati  per  indicare l'indicazione geografica
protetta,   in   ogni  caso  adeguate  alle  norme  di  etichettatura
comunitarie.
                              Art. 11.
             Utilizzo del marchio su prodotti elaborati
    I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la denominazione
«Marrone   di   Roccadaspide»,   anche   a  seguito  di  processi  di
elaborazione  e  di trasformazione, possono essere immessi al consumo
in  confezioni  recanti  il  riferimento  a detta denominazione senza
l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
      il   prodotto   a   denominazione  «Marrone  di  Roccadaspide»,
certificato  come  tale,  costituisca  il  componente esclusivo della
categoria merceologica di appartenenza;
      gli  utilizzatori  del  prodotto a denominazione protetta siano
autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale
conferito   dalla   registrazione  della  denominazione  «Marrone  di
Roccadaspide»   riuniti  in  Consorzio  incaricato  alla  tutela  dal
Ministero  delle  politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio
incaricato  provvedera'  anche ad iscriverli in appositi registri e a
vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di
un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte
dal  MiPAF  in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del
Reg. CEE 2081/92.
    L'utilizzazione   non   esclusiva  di  castagne  a  denominazione
«Marrone  di  Roccadaspide»  consente  soltanto  il  riferimento alla
denominazione,  secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del
prodotto che lo contiene, o nel quale e' trasformato o elaborato.
                              Art. 12.
                              Logotipo
    Il  marchio  consta  di  due  ellissi: l'ellisse esterna di tinta
Pantone  354 e di proporzioni vettoriali 1:0,79; l'ellisse interna di
tinta Pantone 1205 (85% di tinta) e di proporzioni vettoriali 1:0,91,
spostata verso sinistra rispetto all'ellisse esterna del 55%.
    Segue  la  costruzione  vettoriale  dell'immagine raffigurante la
castagna  che  risulta  essere  inclinata  di 41,6° in senso orario e
delineata  da due tinte Pantone: Pantone 438 per le linee di contorno
e  Pantone  729  per  il  corpo  interno della costruzione. Lo stesso
Pantone  729  colora il carattere istituzionale (carattere utilizzato
Dauphin)   del   testo  «Marrone  di  Roccadaspide»  e  il  carattere
istituzionale  IGP  (carattere  utilizzato Times New Roman) del testo
«Indicazione  Geografica  Protetta». Sotto l'immagine raffigurante la
castagna  e'  stata  inserita  una costruzione vettoriale a stella di
colore Pantone 382 tagliata sul lato sinistro dall'ellisse interna.
    Per  la  scelta  dei  caratteri  tipografici  si e' utilizzato il
carattere  Dauphin,  mentre  per  la dicitura «Indicazione Geografica
Protetta»  si e' mantenuto il carattere istituzionale Times New Roman
presente nel marchio istituzionale IGP.

            ----> vedere Logo a pag. 30 della G.U. <----