Art. 2.
  1.  Per  l'esercizio  delle  attivita'  relative  alle scommesse al
totalizzatore  e'  riconosciuto  al  concessionario  un corrispettivo
risultante  dall'applicazione delle seguenti aliquote, sulle quote di
prelievo  sull'introito  lordo  delle scommesse sportive, determinate
con decreto ministeriale:
    a) 42,50 fino a Euro 4.131.655,19 di incasso lordo;
    b) 34,20  da  Euro  4.131.655,20  a  Euro 8.263.310,38 di incasso
lordo;
    c) 30,40 oltre Euro 8.263.310,39 di incasso lordo.