Art. 2. 1. Per l'esercizio delle attivita' relative alle scommesse al totalizzatore e' riconosciuto al concessionario un corrispettivo risultante dall'applicazione delle seguenti aliquote, sulle quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sportive, determinate con decreto ministeriale: a) 42,50 fino a Euro 4.131.655,19 di incasso lordo; b) 34,20 da Euro 4.131.655,20 a Euro 8.263.310,38 di incasso lordo; c) 30,40 oltre Euro 8.263.310,39 di incasso lordo.