Art. 3.
  1.  Eventuali  somme  versate in eccedenza dai concessionari per la
raccolta delle scommesse su eventi sportivi a totalizzatore nazionale
e  a  quota  fissa, a titolo di imposta unica e di quote di prelievo,
sono  trattenute come acconto dei versamenti periodici da effettuarsi
allo stesso titolo successivamente all'entrata in vigore del presente
decreto.
  2.  Le  maggiori  somme  dovute dal CONI ai concessionari di cui al
comma  1,  a  titolo di aggio, rideterminato ai sensi dell'art. 2 del
presente  decreto,  sono  compensate  con  i versamenti periodici dei
saldi  contabili  dovuti  dai  concessionari  stessi  successivamente
all'entrata in vigore del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 giugno 2004
                                                Il Ministro: Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari,
registro n. 3
Economia e finanze, foglio n. 398