Art. 3. 1. Eventuali somme versate in eccedenza dai concessionari per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi a totalizzatore nazionale e a quota fissa, a titolo di imposta unica e di quote di prelievo, sono trattenute come acconto dei versamenti periodici da effettuarsi allo stesso titolo successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. 2. Le maggiori somme dovute dal CONI ai concessionari di cui al comma 1, a titolo di aggio, rideterminato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, sono compensate con i versamenti periodici dei saldi contabili dovuti dai concessionari stessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 giugno 2004 Il Ministro: Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2004 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 398