Art. 5.
  1.   L'Ente  parco  puo'  avvalersi,  previa  stipula  di  apposita
convenzione,  degli  enti  strumentali  della  regione, nonche' degli
uffici  del  Corpo  forestale dello Stato, per tutte le attivita' che
dovessero  rendersi  necessarie per il raggiungimento delle finalita'
dell'area protetta di cui all'art. 2 dell'allegato A.