Art. 5. 1. L'Ente parco puo' avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, degli enti strumentali della regione, nonche' degli uffici del Corpo forestale dello Stato, per tutte le attivita' che dovessero rendersi necessarie per il raggiungimento delle finalita' dell'area protetta di cui all'art. 2 dell'allegato A.