Art. 2.
  Le  offerte  di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui
all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza
delle  modalita'  indicate  negli  articoli 7  e 8 del citato decreto
ministeriale  del 24 marzo 2004, entro le ore 11 del giorno 25 giugno
2004.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte,  verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui  agli  articoli 9,  10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del
24 marzo 2004.
  Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.