Art. 2.
  Le  offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1
del  presente  decreto,  dovranno  pervenire,  con l'osservanza delle
modalita'   indicate   negli   articoli 6  e  7  del  citato  decreto
ministeriale del 25 maggio 2004, entro le ore 11 del giorno 28 giugno
2004.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte,  verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 25 maggio 2004.
  Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.