IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista  la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme
in  di  cassa  integrazione e mobilita' e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'art. 41, comma 1 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002;
  Visto  il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32220
del 10 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003,
registro n. 2, foglio n. 331;
  Visti i decreti ministeriali n. 32413 del 23 maggio 2003 e n. 32411
del 27 maggio 2003, con i quali sono state definite le disponibilita'
finanziarie  per  l'applicazione  del richiamato decreto del Ministro
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze del 10 aprile 2003 n. 32220;
  Visto  l'art.  1  del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in
particolare i commi 1 e 2;
  Visto l'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che
ha  disposto,  tra  l'altro,  che,  in  attesa  della  riforma  degli
ammortizzatori  sociali,  nel  caso  di  programmi  finalizzati  alla
gestione  di  crisi  occupazionali  ovvero  miranti  al  reimpiego di
lavoratori  coinvolti  in  detti  programmi, il Ministro del lavoro e
delle  politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e
delle  finanze  puo' disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe di
trattamenti   di   cassa   integrazione  guadagni  straordinaria,  di
mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni
di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia;
  Ritenuta  la necessita', per fronteggiare gli effetti e le ricadute
sul  piano  occupazionale  derivanti  da  gravi  crisi  aziendali e/o
settoriali,  di  autorizzare,  per  le  imprese  esercenti  attivita'
commerciale  che  occupino  piu' di cinquanta addetti, per le aziende
operanti  nei  settori delle agenzie di viaggio e turismo con piu' di
cinquanta   addetti   e   delle  imprese  di  vigilanza,  la  proroga
dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e
di mobilita', per l'anno 2004;
  Ritenuta,  altresi'  l'esigenza di individuare i criteri concessivi
dei sopra richiamati trattamenti;
  Vista   la   nota   I.N.P.S.   del   18 marzo   2004,  inerente  la
quantificazione  degli oneri relativi all'indennita' di mobilita' per
l'anno 2004;
  Viste  le  istanze  pervenute al competente ufficio ministeriale di
accesso al trattamento CIGS per l'anno 2003, ai sensi del citato art.
41, comma 1, legge n. 289/2002;
  Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale
straordinaria  e  di  mobilita',  erogate  con  riferimento agli anni
precedenti:
                              Decreta:
                               Art. 1.

  Ai  sensi  dell'art.  3 comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n.
350,  e'  autorizzata  la  proroga  del  trattamento  di integrazione
salariale  straordinaria e del trattamento di mobilita' relativamente
all'anno  2004,  per  le  imprese esercenti attivita' commerciale che
occupino  piu'  di  cinquanta  addetti,  per  le agenzie di viaggio e
turismo,  compresi  gli  operatori  turistici,  con piu' di cinquanta
addetti e per le imprese di vigilanza.