Art. 6.

  1. Ai   trattamenti   straordinari  di  integrazione  salariale  si
applicano  le  disposizioni  vigenti, in materia, ivi comprese quelle
relative al contratto di solidarieta'.
  2. Per  la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione
salariale  il  criterio  di  priorita'  viene individuato nell'ordine
cronologico   di   arrivo   delle  istanze  da  parte  delle  imprese
appartenenti  ai  settori  interessati  presso  la  Divisione V della
Direzione  generale  degli  ammortizzatori  sociali e degli incentivi
all'occupazione  del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
quale  si  rileva  dalla  relativa data di protocollo della divisione
stessa.  Nel caso di piu' istanze concernenti la stessa impresa, data
la  sua  articolazione  sul  territorio,  si  considera  la  data  di
protocollo della prima istanza.
  Ai  fini  del rispetto della disponibilita' finanziaria, nel limite
di  Euro 20.000.000,00  per  il trattamento di integrazione salariale
straordinaria e di Euro 12.790.440,00 per il trattamento di mobilita'
l'I.N.P.S.  -  Istituto  nazionale  previdenza  sociale - e' tenuto a
controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle
prestazioni  di  cui al presente provvedimento e a darne riscontro al
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  ed al Ministero
dell'economia e delle finanze.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il
visto e la registrazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 maggio 2004

                                              Il Ministro del lavoro
                                            e delle politiche sociali
                                                      Maroni

Il Ministro dell'economia
    e delle finanze
        Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2004

Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona   e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 377