Art. 10.
                         Deposito di memorie

  1.  E' ammesso il deposito nella cancelleria della Corte di memorie
illustrative,  nel  numero di copie sufficienti per il collegio e per
le parti, fino al dodicesimo giorno libero prima dell'udienza o della
riunione  in  camera di consiglio, prevista nel comma 2 dell'articolo
precedente.