Art. 11.
                 Trasmissione degli atti ai giudici

  1.  A  cura  del  cancelliere  e' trasmesso ad ogni giudice, almeno
dieci  giorni  prima  dell'udienza  o  della  riunione  in  camera di
consiglio,  un  fascicolo  contenente le copie dell'atto introduttivo
del  giudizio  davanti  alla  Corte  e di tutti i successivi atti del
processo.