Art. 13. Esecuzione dei mezzi di prova 1. L'esecuzione dei mezzi di prova ha luogo a cura del giudice per l'istruzione con l'assistenza del cancelliere, che redige il verbale. 2. Le parti sono avvertite dal cancelliere dieci giorni prima di quello fissato per l'assunzione delle prove orali. 3. Le spese per l'esecuzione dei mezzi di prova sono a carico del bilancio della Corte.