Art. 13.
                    Esecuzione dei mezzi di prova

  1.  L'esecuzione dei mezzi di prova ha luogo a cura del giudice per
l'istruzione con l'assistenza del cancelliere, che redige il verbale.
  2.  Le  parti  sono avvertite dal cancelliere dieci giorni prima di
quello fissato per l'assunzione delle prove orali.
  3.  Le  spese per l'esecuzione dei mezzi di prova sono a carico del
bilancio della Corte.