Art. 14. Chiusura dell'istruttoria e riconvocazione della Corte 1. Espletate le prove, i relativi atti sono depositati nella cancelleria. 2. Il cancelliere da' comunicazione del deposito alle parti costituite. 3. Entro venti giorni dalla detta comunicazione, il presidente fissa la nuova riunione della Corte. Si osservano le norme dell'art. 8 o dell'art. 9, comma 1.