Art. 14.
       Chiusura dell'istruttoria e riconvocazione della Corte

  1.  Espletate  le  prove,  i  relativi  atti  sono depositati nella
cancelleria.
  2.  Il  cancelliere  da'  comunicazione  del  deposito  alle  parti
costituite.
  3.  Entro  venti  giorni  dalla  detta comunicazione, il presidente
fissa  la nuova riunione della Corte. Si osservano le norme dell'art.
8 o dell'art. 9, comma 1.