Art. 15. Riunioni di procedimenti. 1. Il presidente, d'ufficio o a richiesta di parte, puo' ordinare che due o piu' cause siano chiamate alla medesima udienza per essere, se del caso, congiuntamente discusse. 2. Dopo la discussione la Corte delibera se e quali cause debbano essere riunite per un'unica pronunzia.