Art. 15.
                      Riunioni di procedimenti.

  1.  Il  presidente, d'ufficio o a richiesta di parte, puo' ordinare
che due o piu' cause siano chiamate alla medesima udienza per essere,
se del caso, congiuntamente discusse.
  2.  Dopo  la discussione la Corte delibera se e quali cause debbano
essere riunite per un'unica pronunzia.