Art. 18. Deliberazione delle ordinanze e delle sentenze 1. Le ordinanze e le sentenze sono deliberate in camera di consiglio. Alla deliberazione devono partecipare tutti i giudici che siano stati presenti a tutte le udienze fino alla chiusura della discussione della causa. 2. Il relatore vota per primo; votano poi gli altri giudici, cominciando dal meno anziano d'eta'; per ultimo vota il presidente. 3. Dopo la votazione, la Corte nomina un giudice per la redazione dell'ordinanza o della sentenza, il cui testo e' approvato dal collegio in camera di consiglio. 4. La data della decisione e' quella dell'approvazione di cui al comma precedente. 5. Le ordinanze e le sentenze sono sottoscritte dal presidente e dal giudice nominato a norma del comma 3.