Art. 18.
           Deliberazione delle ordinanze e delle sentenze

  1.  Le  ordinanze  e  le  sentenze  sono  deliberate  in  camera di
consiglio.  Alla deliberazione devono partecipare tutti i giudici che
siano  stati  presenti  a  tutte  le udienze fino alla chiusura della
discussione della causa.
  2.  Il  relatore  vota  per  primo;  votano  poi gli altri giudici,
cominciando dal meno anziano d'eta'; per ultimo vota il presidente.
  3.  Dopo  la votazione, la Corte nomina un giudice per la redazione
dell'ordinanza  o  della  sentenza,  il  cui  testo  e' approvato dal
collegio in camera di consiglio.
  4.  La  data  della decisione e' quella dell'approvazione di cui al
comma precedente.
  5.  Le  ordinanze  e le sentenze sono sottoscritte dal presidente e
dal giudice nominato a norma del comma 3.