Art. 2.
            Pubblicazione e registrazione dell'ordinanza

  1.   Il   presidente   della   Corte,   accertata   la  regolarita'
dell'ordinanza  e delle notificazioni, dispone che l'ordinanza stessa
sia  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, quando
occorra, nel Bollettino ufficiale delle regioni.
  2.  Il  presidente  accerta  altresi'  che  siano state eseguite le
comunicazioni  ai  presidenti  delle  due Camere legislative, a norma
dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
  3.  Le ordinanze di cui all'art. 23 della legge predetta, pervenute
alla  Corte,  sono annotate dal cancelliere nel registro generale con
l'indicazione,  in apposita colonna, delle date delle notificazioni e
della  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel
Bollettino ufficiale delle regioni interessate.