Art. 2. Pubblicazione e registrazione dell'ordinanza 1. Il presidente della Corte, accertata la regolarita' dell'ordinanza e delle notificazioni, dispone che l'ordinanza stessa sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, quando occorra, nel Bollettino ufficiale delle regioni. 2. Il presidente accerta altresi' che siano state eseguite le comunicazioni ai presidenti delle due Camere legislative, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. 3. Le ordinanze di cui all'art. 23 della legge predetta, pervenute alla Corte, sono annotate dal cancelliere nel registro generale con l'indicazione, in apposita colonna, delle date delle notificazioni e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale delle regioni interessate.