Art. 20.
           Pubblicazione delle sentenze e delle ordinanze

  1.  Tutte  le  decisioni  della Corte sono pubblicate integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
  2.  Ove  la  decisione  della  Corte  abbia  ad  oggetto  una legge
regionale   o  provinciale  il  presidente  ne  dispone  altresi'  la
pubblicazione nel rispettivo Bollettino ufficiale.