Art. 21. Correzioni delle omissioni o degli errori materiali delle sentenze e delle ordinanze 1. La Corte provvede alla correzione delle omissioni o degli errori materiali delle sentenze e delle ordinanze, anche d'ufficio, in camera di consiglio con ordinanza, previo avviso alle parti costituite. 2. L'ordinanza di correzione e' annotata sull'originale della sentenza o dell'ordinanza corretta. 3. Qualora si tratti di sentenza, che abbia dichiarato l'illegittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, si applicano all'ordinanza di correzione le norme dell'art. 30, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.