Art. 21.
Correzioni  delle omissioni o degli errori materiali delle sentenze e
                           delle ordinanze

  1. La Corte provvede alla correzione delle omissioni o degli errori
materiali  delle  sentenze  e  delle  ordinanze,  anche d'ufficio, in
camera   di   consiglio  con  ordinanza,  previo  avviso  alle  parti
costituite.
  2.  L'ordinanza  di  correzione  e'  annotata  sull'originale della
sentenza o dell'ordinanza corretta.
  3.   Qualora   si   tratti   di   sentenza,  che  abbia  dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  di  una  legge  o di un atto avente
forza  di  legge,  si  applicano all'ordinanza di correzione le norme
dell'art.  30,  commi  primo e secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
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