Art. 22.
        Sospensione, interruzione ed estinzione del processo

  1.  Le  norme  sulla  sospensione,  interruzione  ed estinzione del
processo   non   si   applicano   ai   giudizi   davanti  alla  Corte
costituzionale  neppure  nel  caso  in  cui, per qualsiasi causa, sia
venuto  a  cessare  il giudizio rimasto sospeso davanti all'autorita'
giurisdizionale,   che   ha  promosso  il  giudizio  di  legittimita'
costituzionale.