Art. 22. Sospensione, interruzione ed estinzione del processo 1. Le norme sulla sospensione, interruzione ed estinzione del processo non si applicano ai giudizi davanti alla Corte costituzionale neppure nel caso in cui, per qualsiasi causa, sia venuto a cessare il giudizio rimasto sospeso davanti all'autorita' giurisdizionale, che ha promosso il giudizio di legittimita' costituzionale.