Art. 23.
   Ricorsi che promuovono questioni di legittimita' costituzionale

  1.  Nei  casi  previsti  negli  articoli 31, 32 e 33 della legge 11
marzo 1953, n. 87, i ricorsi che promuovono questioni di legittimita'
costituzionale devono essere depositati nella cancelleria della Corte
insieme   con   gli   atti  e  con  i  documenti,  dopo  eseguite  le
notificazioni  previste  nella  detta  legge.  Per la costituzione in
giudizio  delle  regioni  e'  altresi'  necessario  il deposito della
procura speciale contenente l'elezione del domicilio in Roma.
  2.  La  disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai
ricorsi  previsti  dagli  articoli 56, 97 e 98 dello statuto speciale
per  il  Trentino-Alto  Adige, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonche' al ricorso che promuove la
questione  di  legittimita'  costituzionale sulle leggi regionali che
approvano  gli  statuti delle regioni, a norma dell'art. 123, secondo
comma,  della  Costituzione, e sulle leggi statutarie delle regioni a
statuto speciale, a norma dei rispettivi statuti.
  3. La parte convenuta puo' costituirsi e presentare deduzioni entro
venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del
ricorso.