Art. 23. Ricorsi che promuovono questioni di legittimita' costituzionale 1. Nei casi previsti negli articoli 31, 32 e 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87, i ricorsi che promuovono questioni di legittimita' costituzionale devono essere depositati nella cancelleria della Corte insieme con gli atti e con i documenti, dopo eseguite le notificazioni previste nella detta legge. Per la costituzione in giudizio delle regioni e' altresi' necessario il deposito della procura speciale contenente l'elezione del domicilio in Roma. 2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai ricorsi previsti dagli articoli 56, 97 e 98 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonche' al ricorso che promuove la questione di legittimita' costituzionale sulle leggi regionali che approvano gli statuti delle regioni, a norma dell'art. 123, secondo comma, della Costituzione, e sulle leggi statutarie delle regioni a statuto speciale, a norma dei rispettivi statuti. 3. La parte convenuta puo' costituirsi e presentare deduzioni entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso.