Art. 24. Pubblicazioni 1. Il presidente, accertata la regolarita' degli atti e delle notificazioni, dispone la pubblicazione dei ricorsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonche', ove si faccia questione di un atto di una regione o di una provincia autonoma, nel rispettivo Bollettino ufficiale, previa annotazione dei ricorsi stessi, a cura del cancelliere, in ordine cronologico, nell'apposito registro.