Art. 24.
                            Pubblicazioni

  1.  Il  presidente,  accertata  la  regolarita'  degli atti e delle
notificazioni,  dispone  la  pubblicazione dei ricorsi nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica,  nonche', ove si faccia questione di un
atto  di  una  regione  o  di  una provincia autonoma, nel rispettivo
Bollettino  ufficiale,  previa annotazione dei ricorsi stessi, a cura
del cancelliere, in ordine cronologico, nell'apposito registro.