Art. 25.
                  Norme di procedura per i ricorsi

  1. Nei giudizi regolati nel presente capo si applicano gli articoli
4,  5,  6,  7, 8, 9, commi 2, 3 e 4, 10 a 21. Soltanto la rinuncia al
ricorso,  qualora  sia  accettata  da  tutte  le  parti,  estingue il
processo.