Art. 25. Norme di procedura per i ricorsi 1. Nei giudizi regolati nel presente capo si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, commi 2, 3 e 4, 10 a 21. Soltanto la rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti, estingue il processo.