Art. 26.
    Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

  1.  Il  ricorso previsto nell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n.
87,  deve contenere l'esposizione sommaria delle ragioni di conflitto
e  l'indicazione  delle norme costituzionali che regolano la materia.
Il  ricorso  deve  essere sottoscritto e depositato nella cancelleria
della  Corte  ed  e'  annotato  a  cura  del  cancelliere,  in ordine
cronologico, nell'apposito registro.
  2.  Il presidente, avvenuto il deposito, convoca la Corte in camera
di   consiglio  ai  fini  dell'art.  37,  comma  terzo,  della  legge
sopracitata.
  3.  Il  ricorso,  con la prova delle notificazioni eseguite a norma
dell'art.  37,  comma  quarto,  di  detta  legge, e' depositato nella
cancelleria della Corte entro venti giorni dall'ultima notificazione.
  4.  Nello  stesso  termine fissato nel comma precedente ha luogo la
costituzione  in  giudizio  e  per  i successivi atti del processo si
applicano gli articoli 3, comma 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10 a 19 e 21.
  5.  Per la rappresentanza e per la difesa in giudizio si applica la
disposizione  dell'ultimo comma dell'articoli 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87.
  6.  Soltanto la rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte
le parti, estingue il processo.