Art. 26. Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato 1. Il ricorso previsto nell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve contenere l'esposizione sommaria delle ragioni di conflitto e l'indicazione delle norme costituzionali che regolano la materia. Il ricorso deve essere sottoscritto e depositato nella cancelleria della Corte ed e' annotato a cura del cancelliere, in ordine cronologico, nell'apposito registro. 2. Il presidente, avvenuto il deposito, convoca la Corte in camera di consiglio ai fini dell'art. 37, comma terzo, della legge sopracitata. 3. Il ricorso, con la prova delle notificazioni eseguite a norma dell'art. 37, comma quarto, di detta legge, e' depositato nella cancelleria della Corte entro venti giorni dall'ultima notificazione. 4. Nello stesso termine fissato nel comma precedente ha luogo la costituzione in giudizio e per i successivi atti del processo si applicano gli articoli 3, comma 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10 a 19 e 21. 5. Per la rappresentanza e per la difesa in giudizio si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articoli 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87. 6. Soltanto la rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti, estingue il processo.