Art. 27. Ricorso per conflitto di attribuzione tra Stato e regioni e tra regioni 1. Il ricorso previsto negli articoli 39 e 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri, salvo i casi in cui egli sia il ricorrente. 2. Il ricorso deve essere notificato altresi' all'organo che ha emanato l'atto, quando si tratti di autorita' diverse da quelle di Governo e da quelle dipendenti dal Governo. 3. Il ricorso e' depositato nella cancelleria della Corte entro venti giorni dall'ultima notificazione insieme con la procura speciale, quando occorra. 4. Entro il termine, di cui al comma precedente, ha luogo la costituzione in giudizio. Per i successivi atti del processo si applicano gli articoli 3, comma 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10 a 19 e 21. 5. Il presidente, sentito il giudice per l'istruzione, puo' convocare la Corte in camera di consiglio qualora ravvisi che possa ricorrere il caso di manifesta inammissibilita' del ricorso ovvero che l'attribuzione rivendicata manifestamente non spetti alla parte ricorrente. 6. A cura del cancelliere, il decreto del presidente e' comunicato in copia alle parti costituite venti giorni prima della data fissata per la riunione della Corte in camera di consiglio. 7. La Corte, se ritiene che non ricorrano i casi indicati nel comma 5, rinvia la causa alla pubblica udienza. 8. Soltanto la rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti, estingue il processo.