Art. 27.
Ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  tra  Stato e regioni e tra
                               regioni

  1.  Il ricorso previsto negli articoli 39 e 42 della legge 11 marzo
1953,  n.  87, deve essere notificato al Presidente del Consiglio dei
Ministri, salvo i casi in cui egli sia il ricorrente.
  2.  Il  ricorso  deve  essere notificato altresi' all'organo che ha
emanato  l'atto,  quando  si tratti di autorita' diverse da quelle di
Governo e da quelle dipendenti dal Governo.
  3.  Il  ricorso  e'  depositato nella cancelleria della Corte entro
venti   giorni  dall'ultima  notificazione  insieme  con  la  procura
speciale, quando occorra.
  4.  Entro  il  termine,  di  cui  al  comma precedente, ha luogo la
costituzione  in  giudizio.  Per  i  successivi  atti del processo si
applicano gli articoli 3, comma 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10 a 19 e 21.
  5.  Il  presidente,  sentito  il  giudice  per  l'istruzione,  puo'
convocare  la  Corte in camera di consiglio qualora ravvisi che possa
ricorrere  il  caso  di manifesta inammissibilita' del ricorso ovvero
che  l'attribuzione  rivendicata manifestamente non spetti alla parte
ricorrente.
  6.  A cura del cancelliere, il decreto del presidente e' comunicato
in  copia alle parti costituite venti giorni prima della data fissata
per la riunione della Corte in camera di consiglio.
  7. La Corte, se ritiene che non ricorrano i casi indicati nel comma
5, rinvia la causa alla pubblica udienza.
  8.  Soltanto la rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte
le parti, estingue il processo.