Art. 28. Ordinanza di sospensione 1. La sospensione dell'esecuzione degli atti, di cui all'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, puo' essere richiesta in qualsiasi momento. 2. La Corte provvede in camera di consiglio con ordinanza motivata, uditi i rappresentanti delle parti e previe le indagini che ritenga opportune. 3. Le parti possono presentare documenti e memorie. 4. L'istanza puo' essere presentata anche all'udienza di discussione.