Art. 28.
                      Ordinanza di sospensione

  1.  La  sospensione  dell'esecuzione degli atti, di cui all'art. 40
della  legge 11 marzo 1953, n. 87, puo' essere richiesta in qualsiasi
momento.
  2. La Corte provvede in camera di consiglio con ordinanza motivata,
uditi  i  rappresentanti delle parti e previe le indagini che ritenga
opportune.
  3. Le parti possono presentare documenti e memorie.
  4.   L'istanza   puo'   essere   presentata  anche  all'udienza  di
discussione.