Art. 29.
                            Pubblicazioni

  1. I ricorsi di cui al presente capo sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale nonche', ove si faccia questione di un atto della regione o
di una provincia autonoma, nel rispettivo Bollettino ufficiale.
  2.  Il  ricorso  previsto  nell'art.  26  e'  pubblicato unitamente
all'ordinanza che decide sulla ammissibilita' dello stesso.