Art. 29. Pubblicazioni 1. I ricorsi di cui al presente capo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nonche', ove si faccia questione di un atto della regione o di una provincia autonoma, nel rispettivo Bollettino ufficiale. 2. Il ricorso previsto nell'art. 26 e' pubblicato unitamente all'ordinanza che decide sulla ammissibilita' dello stesso.