Art. 3.
                      Costituzione delle parti

  1.  La  costituzione delle parti nel giudizio davanti alla Corte ha
luogo  nel  termine indicato nell'art. 25, comma secondo, della legge
11  marzo 1953, n. 87, mediante deposito in cancelleria della procura
speciale,  con  la elezione del domicilio in Roma, e delle deduzioni.
La  procura  puo'  essere apposta in calce o a margine dell'originale
delle  deduzioni  con  la  sottoscrizione  della  parte,  certificata
autografa dal difensore. Nello stesso termine possono essere prodotti
nuovi documenti relativi al giudizio di legittimita' costituzionale.
  2.  Nel termine suindicato non sono computati i giorni compresi tra
quello  dell'ultima  notificazione  e  quello  in  cui l'ordinanza e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.