Art. 3. Costituzione delle parti 1. La costituzione delle parti nel giudizio davanti alla Corte ha luogo nel termine indicato nell'art. 25, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, mediante deposito in cancelleria della procura speciale, con la elezione del domicilio in Roma, e delle deduzioni. La procura puo' essere apposta in calce o a margine dell'originale delle deduzioni con la sottoscrizione della parte, certificata autografa dal difensore. Nello stesso termine possono essere prodotti nuovi documenti relativi al giudizio di legittimita' costituzionale. 2. Nel termine suindicato non sono computati i giorni compresi tra quello dell'ultima notificazione e quello in cui l'ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.