Art. 30.
                        Deposito dei ricorsi

  1.  Il  deposito  dei ricorsi di cui agli articoli 23, comma 1, 26,
comma 3, 27, comma 3, puo' essere effettuato avvalendosi del servizio
postale.  In  tal  caso,  ai  fini dell'osservanza dei termini per il
deposito, vale la data di spedizione postale.