Art. 31.
Raccolta  ufficiale  delle  sentenze  e  delle  ordinanze della Corte
                           costituzionale

  1.   Le  sentenze  e  le  ordinanze  della  Corte  hanno  una  sola
numerazione  progressiva annuale e sono pubblicate periodicamente per
esteso  nella  «Raccolta  ufficiale  delle sentenze e delle ordinanze
della   Corte   costituzionale»,  sotto  la  vigilanza  d'un  giudice
designato dalla Corte.