Art. 4.
                       Interventi in giudizio

  1.  L'intervento  in  giudizio  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri  ha  luogo  con  il  deposito  delle deduzioni, sottoscritte
dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto.
  2.  Il  presidente  della  giunta regionale interviene depositando,
oltre   alle  deduzioni,  la  procura  speciale  rilasciata  a  norma
dell'art. 3, contenente l'elezione del domicilio in Roma.
  3.  Eventuali  interventi  di  altri  soggetti, ferma la competenza
della  Corte  a decidere sulla loro ammissibilita', devono aver luogo
con le modalita' di cui al comma precedente.
  4.  L'atto  di  intervento  di  cui ai commi precedenti deve essere
depositato  non oltre venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio.
  5.  Il  cancelliere  da'  comunicazione  dell'intervento alle parti
costituite.