Art. 5. Notificazioni e comunicazioni 1. Le notificazioni, da farsi a cura del cancelliere, sono effettuate da persona addetta alla Corte, all'uopo autorizzata dal presidente. 2. Le comunicazioni sono eseguite dal cancelliere con biglietto consegnato al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o con piego raccomandato, con ricevuta di ritorno, al domicilio eletto in Roma.