Art. 5.
                    Notificazioni e comunicazioni

  1.  Le  notificazioni,  da  farsi  a  cura  del  cancelliere,  sono
effettuate  da  persona  addetta alla Corte, all'uopo autorizzata dal
presidente.
  2.  Le  comunicazioni  sono  eseguite dal cancelliere con biglietto
consegnato  al  destinatario,  che  ne rilascia ricevuta, o con piego
raccomandato, con ricevuta di ritorno, al domicilio eletto in Roma.