Art. 6. Deposito degli atti del processo 1. Gli atti e i documenti di ciascuna parte, relativi al giudizio di legittimita' costituzionale, devono essere depositati in cancelleria in tante copie in carta libera quanti sono i componenti della Corte e le parti. 2. Il cancelliere non puo' ricevere atti e documenti, relativi al giudizio di legittimita' costituzionale, che non siano corredati del necessario numero di copie, scritte in carattere chiaro e leggibile.