Art. 6.
                  Deposito degli atti del processo

  1.  Gli  atti e i documenti di ciascuna parte, relativi al giudizio
di   legittimita'   costituzionale,   devono   essere  depositati  in
cancelleria  in  tante copie in carta libera quanti sono i componenti
della Corte e le parti.
  2.  Il  cancelliere non puo' ricevere atti e documenti, relativi al
giudizio  di legittimita' costituzionale, che non siano corredati del
necessario numero di copie, scritte in carattere chiaro e leggibile.