Art. 7.
       Nomina del giudice per l'istruzione e per la relazione

  1.  Decorso  il termine indicato nell'art. 25, comma secondo, della
legge  11  marzo  1953,  n.  87,  il presidente nomina un giudice per
l'istruzione  e  per  la relazione, al quale il cancelliere trasmette
immediatamente il fascicolo della causa.
  2.  La  documentazione  di cui, con apposito provvedimento adottato
dal   presidente  su  proposta  del  giudice  relatore,  si  disponga
l'acquisizione al giudizio e' depositata nella cancelleria.
  3. La cancelleria, entro il termine di cui all'art. 8, comma 2, da'
comunicazione del deposito alle parti costituite.