Art. 7. Nomina del giudice per l'istruzione e per la relazione 1. Decorso il termine indicato nell'art. 25, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presidente nomina un giudice per l'istruzione e per la relazione, al quale il cancelliere trasmette immediatamente il fascicolo della causa. 2. La documentazione di cui, con apposito provvedimento adottato dal presidente su proposta del giudice relatore, si disponga l'acquisizione al giudizio e' depositata nella cancelleria. 3. La cancelleria, entro il termine di cui all'art. 8, comma 2, da' comunicazione del deposito alle parti costituite.