Art. 8.
            Convocazione della Corte in udienza pubblica

  1. Il presidente fissa con decreto il giorno dell'udienza e convoca
la Corte.
  2.  Almeno  venti giorni prima della data fissata per l'udienza, il
decreto   del   presidente   e'  comunicato  in  copia,  a  cura  del
cancelliere, alle parti costituite.