Art. 9.
           Convocazione della Corte in camera di consiglio

  1.  Se  nessuna  delle  parti  si  e'  costituita  in  giudizio, il
presidente puo' convocare la Corte in camera di consiglio.
  2.  Il  presidente,  sentito  il  giudice  per  l'istruzione,  puo'
convocare ugualmente la Corte in camera di consiglio, qualora ravvisi
che possa ricorrere il caso di manifesta infondatezza.
  3.  A cura del cancelliere, il decreto del presidente e' comunicato
in  copia alle parti costituite venti giorni prima della data fissata
per la riunione della Corte in camera di consiglio.
  4.  La Corte, se ritiene che non ricorra il caso indicato nel comma
2, rinvia la causa alla pubblica udienza.