Art. 9. Convocazione della Corte in camera di consiglio 1. Se nessuna delle parti si e' costituita in giudizio, il presidente puo' convocare la Corte in camera di consiglio. 2. Il presidente, sentito il giudice per l'istruzione, puo' convocare ugualmente la Corte in camera di consiglio, qualora ravvisi che possa ricorrere il caso di manifesta infondatezza. 3. A cura del cancelliere, il decreto del presidente e' comunicato in copia alle parti costituite venti giorni prima della data fissata per la riunione della Corte in camera di consiglio. 4. La Corte, se ritiene che non ricorra il caso indicato nel comma 2, rinvia la causa alla pubblica udienza.