IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  l'art.  10  della  legge  13  maggio  1999,  n. 133, recante
disposizioni in materia di federalismo fiscale;
  Visto  l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n.  56,  recante  disposizioni in materia di federalismo fiscale, che
stabilisce   la   compensazione   dei   trasferimenti  soppressi  con
compartecipazioni   regionali   all'imposta  sul  valore  aggiunto  e
all'accisa    sulle    benzine    e   con   l'aumento   dell'aliquota
dell'addizionale regionale all'IRPEF;
  Visto  l'art.  2,  comma  1,  del medesimo decreto legislativo, che
prevede  l'istituzione  di  una  compartecipazione  delle  regioni  a
statuto ordinario all'I.V.A.;
  Visto  altresi'  il comma 4 del medesimo art. 2, che stabilisce che
la  predetta  quota  di compartecipazione all'I.V.A. e' rideterminata
con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  (ora  Ministro  dell'economia e delle finanze), sentito il
Ministro della sanita' (ora Ministro della salute);
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
7 maggio  2004  con  il  quale,  ai  sensi  dell'art. 5, comma 2, del
predetto  decreto  legislativo  n.  56  del  2000, si e' provveduto a
fissare  per  il 2002 la compartecipazione regionale all'I.V.A, nella
misura  del 37,39 per cento del gettito I.V.A. complessivo realizzato
nel 2000, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale
e delle risorse UE;
  Considerata  la  necessita'  di  procedere  alla ripartizione della
compartecipazione   all'I.V.A.  per  l'anno  2000,  rinviando  ad  un
successivo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri lo
sviluppo  triennale  delle  quote  di  cui sopra, subordinatamente al
riadeguamento  delle  aliquote cosi' come previsto dal citato art. 2,
comma 4:
  Visto l'art. 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che
istituisce  il Fondo perequativo nazionale e stabilisce i criteri per
le assegnazioni alle regioni;
  Visti  i  dati  ISTAT  relativi  ai consumi finali delle famiglie a
livello  regionale  per  gli  anni  1998, 1999 e 2000, consumi la cui
media   utilizzata   come   indicatore   di   base   imponibile   per
l'attribuzione della compartecipazione regionale all'I.V.A.;
  Vista la mancata intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano;
  Vista  la  richiesta  in  data 15 gennaio 2004 del Presidente della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;
  Ritenuta   la  necessita  di  evitare  criticita'  finanziarie  nei
confronti delle regioni a statuto ordinario;
  Vista  la  deliberazione  motivata  del  Consiglio dei Ministri del
14 maggio 2004;
  Sulla  proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
il Ministro della salute;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                Quota di compartecipazione all'I.V.A.
  Le quote di compartecipazione all'I.V.A. di ciascuna regione di cui
al   comma  4,  lettera  a),  dell'art.  2  del  decreto  legislativo
18 febbraio  2000, n. 56, per l'anno 2002 sono stabilite nelle misure
indicate  nella  tabella A,  facente  parte  integrante  del presente
decreto.