Art. 3. 1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti «fenthion», riportati nell'allegato A al presente decreto, relativamente agli usi diversi da quelli essenziali elencati nella V colonna del citato allegato A, e' consentita fino all'11 agosto 2005. 2. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze che risulteranno esistenti in commercio al 30 giugno 2007 dei prodotti fitosanitari contenenti «Fenthion», riportati nell'allegato A al presente decreto, e' consentita fino al 31 dicembre 2007. 3. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi sulle nuove condizioni di impiego e sul rispetto dei relativi tempi fissati per lo smaltimento delle scorte in considerazione del fatto che fino al 31 dicembre 2004 possono legittimamente coesistere sul mercato prodotti fitosanitari con stesso numero di registrazione ma con campi di impiego diversi. Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 luglio 2004 Il direttore generale: Marabelli