Art. 3.
  1.  La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti in
commercio  dei prodotti fitosanitari contenenti «fenthion», riportati
nell'allegato  A  al presente decreto, relativamente agli usi diversi
da  quelli essenziali elencati nella V colonna del citato allegato A,
e' consentita fino all'11 agosto 2005.
  2.   La   commercializzazione   e  l'utilizzo  delle  giacenze  che
risulteranno  esistenti  in  commercio al 30 giugno 2007 dei prodotti
fitosanitari  contenenti  «Fenthion»,  riportati  nell'allegato  A al
presente decreto, e' consentita fino al 31 dicembre 2007.
  3.   I  titolari  delle  autorizzazioni  di  prodotti  fitosanitari
contenenti  la  sostanza  attiva in questione sono tenuti ad adottare
ogni  iniziativa  volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori
dei  prodotti fitosanitari medesimi sulle nuove condizioni di impiego
e  sul  rispetto  dei relativi tempi fissati per lo smaltimento delle
scorte  in  considerazione  del  fatto  che  fino al 31 dicembre 2004
possono  legittimamente  coesistere sul mercato prodotti fitosanitari
con stesso numero di registrazione ma con campi di impiego diversi.
  Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese
interessate,   sara'   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 luglio 2004
                                     Il direttore generale: Marabelli