Art. 2. 1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto e' consentita fino al 31 dicembre 2004, conformemente a quanto disposto dall'art. 4 del sopraccitato decreto. 2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 giugno 2004 Il direttore generale: Marabelli