Art. 2.
  1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art.
1  del  presente  decreto  e'  consentita  fino  al 31 dicembre 2004,
conformemente a quanto disposto dall'art. 4 del sopraccitato decreto.
  2.  I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui
all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare
i  rivenditori  e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi
dell'avvenuta  revoca  e  del  rispetto  dei  tempi  fissati  per  lo
smaltimento delle relative scorte.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato in via amministrativa alle
imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 giugno 2004
                                     Il direttore generale: Marabelli