Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del
decreto-legge,  integrate  con  le modifiche apportate dalla legge di
conversione,  che  di  quelle  modificate  o  richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

   Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.

  1.  All'articolo  4,  comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2002, n.
107,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n.
173,  le  parole:  «30 giugno  2004»  sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2004».
((  1-bis.  Il  regolamento  previsto  dall'articolo  4, comma 3, del
regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
5 giugno 2001, n. 328, e' emanato entro il 31 dicembre 2004. Entro la
medesima  data  devono  essere indette, ove il mandato non abbia piu'
lunga  durata, le elezioni per il rinnovo dei consigli degli ordini e
collegi interessati. )
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 10
          giugno  2002,  n.  107, convertito, con modificazioni dalla
          legge  1° agosto  2002,  n.  173  (Disposizioni  urgenti in
          materia di accesso alle professioni), come modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              «Art.  4.  - 1. Fino alla data di entrata in vigore del
          regolamento  di  cui  all'art.  4, comma 3, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  5 giugno  2001,  n.  328, in
          materia  di  procedure  elettorali  e  funzionamento  degli
          organi  degli ordini professionali regolamentati, e in ogni
          caso non oltre il 31 dicembre 2004, i consigli provinciali,
          regionali  e  nazionali  degli ordini di dottore agronomo e
          dottore    forestale,   architetto,   assistente   sociale,
          attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo,
          sono  prorogati  nella  composizione  comunque vigente alla
          data di entrata in vigore del presente decreto.».
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  del  decreto del
          Presidente   della   Repubblica   5  giugno  2001,  n.  328
          (Modifiche  ed  integrazioni della disciplina dei requisiti
          per  1'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
          per   l'esercizio  di  talune  professioni,  nonche'  della
          disciplina  dei  relativi  ordinamenti):     «Art. 4 (Norme
          organizzative   generali).   -  1.  Salve  le  disposizioni
          speciali  previste  nel presente regolamento, il numero dei
          componenti  degli  organi  collegiali,  a  livello locale o
          nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni
          di  cui  all'art.  1, comma 1, qualora vengano istituite le
          due  sezioni di cui all'art. 2, e' ripartito in proporzione
          al  numero  degli  iscritti a ciascuna sezione. Tale numero
          viene  determinato  assicurando  comunque  la  presenza  di
          ciascuna  delle  componenti e una percentuale non inferiore
          al  cinquanta per cento alla componente corrispondente alla
          sezione   A.   L'elettorato   passivo  per  l'elezione  del
          Presidente spetta agli iscritti alla sezione A.
              2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi
          provvedimenti    vengono    adottati   esclusivamente   dai
          componenti  appartenenti  alla  sezione  cui  appartiene il
          professionista assoggettato al procedimento.
              3.  Con  successivo  regolamento  ai sensi dell'art. 1,
          comma  18,  legge  14 gennaio  1999,  n.  4,  e  successive
          modificazioni,  verranno definite le procedure elettorali e
          il  funzionamento  degli  Organi  in  sede disciplinare nel
          rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.».