Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, le parole: «30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004». (( 1-bis. Il regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e' emanato entro il 31 dicembre 2004. Entro la medesima data devono essere indette, ove il mandato non abbia piu' lunga durata, le elezioni per il rinnovo dei consigli degli ordini e collegi interessati. )
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2002, n. 173 (Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni), come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 4. - 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, in materia di procedure elettorali e funzionamento degli organi degli ordini professionali regolamentati, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2004, i consigli provinciali, regionali e nazionali degli ordini di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, sono prorogati nella composizione comunque vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.». - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per 1'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti): «Art. 4 (Norme organizzative generali). - 1. Salve le disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero dei componenti degli organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni di cui all'art. 1, comma 1, qualora vengano istituite le due sezioni di cui all'art. 2, e' ripartito in proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla sezione A. 2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento. 3. Con successivo regolamento ai sensi dell'art. 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.».