Art. 3.

  1.  Al  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
codice in materia di protezione dei dati personali, sono apportate le
seguenti modifiche:
    a) all'articolo  180,  comma  1, le parole: «30 giugno 2004» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004»;
    b) all'articolo   180,   comma  3,  le  parole:  «entro  un  anno
dall'entrata  in  vigore  del codice» sono sostituite dalle seguenti:
«entro il 31 marzo 2005»;
    c) all'articolo   181,  comma  1,  lettera  a),  le  parole:  «30
settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».
 
          Riferimenti normativi:
              - Il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca:
          «Codice in materia di protezione dei dati personali».
              - Si riporta il testo dell'art. 180, del citato decreto
          legislativo  30 giugno  2003, n. 196, come modificato dalla
          legge qui pubblicata.
             «Art.  180  (Misure di sicurezza). - 1. Le misure minime
          di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato
          B  che  non erano previste dal decreto del Presidente della
          Repubblica  28 luglio  1999, n. 318, sono adottate entro il
          31 dicembre 2004.
              2.  Il  titolare che alla data di entrata in vigore del
          presente  codice  dispone di strumenti elettronici che, per
          obiettive  ragioni  tecniche,  non consentono in tutto o in
          parte  l'immediata  applicazione delle misure minime di cui
          all'art.  34  e  delle corrispondenti modalita' tecniche di
          cui  all'allegato  B,  descrive  le  medesime ragioni in un
          documento  a  data  certa  da  conservare presso la propria
          struttura.
              3.  Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni
          possibile  misura  di sicurezza in relazione agli strumenti
          elettronici  detenuti  in modo da evitare, anche sulla base
          di  idonee  misure organizzative, logistiche o procedurali,
          un  incremento  dei  rischi di cui all'art. 31, adeguando i
          medesimi strumenti al piu' tardi entro il 31 marzo 2005.».
              -  Si riporta il testo dell'art. 181 del citato decreto
          legislativo  30 giugno  2003, n. 196, come modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              «Art.  181  (Altre disposizioni transitorie).- 1. Per i
          trattamenti di dati personali iniziati prima del l° gennaio
          2004, in sede di prima applicazione del presente codice:
                a) l'identificazione con atto di natura regolamentare
          dei   tipi   di   dati  e  di  operazioni  ai  sensi  degli
          articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, e' effettuata, ove
          mancante, entro il 31 dicembre 2005;
                b) la determinazione da rendere nota agli interessati
          ai  sensi  dell'art.  26, commi 3, lettera a), e 4, lettera
          a), e' adottata ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
                c) le   notificazioni   previste  dall'art.  37  sono
          effettuate entro il 30 aprile 2004;
                d) le   comunicazioni   previste  dall'art.  39  sono
          effettuate entro il 30 giugno 2004;
                e) [le  modalita' semplificate per l'informativa e la
          manifestazione del consenso, ove necessario, possono essere
          utilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra di
          libera scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione
          del  primo  ulteriore  contatto  con l'interessato, al piu'
          tardi entro il 30 settembre 2004];
                f) l'utilizzazione  dei  modelli  di cui all'art. 87,
          comma 2, e' obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2005.
              2.  Le  disposizioni di cui all'art. 21-bis del decreto
          del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
          introdotto  dall'art.  9  del decreto legislativo 30 luglio
          1999,  n.  281, restano in vigore fino alla data di entrata
          in vigore del presente codice.
              3.  L'individuazione  dei trattamenti e dei titolari di
          cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C, e'
          effettuata  in  sede  di  prima  applicazione  del presente
          codice entro il 30 giugno 2004.
              4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al
          Garante  ai  sensi  dell'art.  43,  comma  1,  della  legge
          31 dicembre  1996,  n.  675,  utilizzato  per  le opportune
          verifiche,  continua ad essere successivamente archiviato o
          distrutto in base alla normativa vigente.
              5.  L'omissione  delle  generalita'  e degli altri dati
          identificativi  dell'interessato  ai  sensi  dell'art.  52,
          comma   4,   e'   effettuata  sulle  sentenze  o  decisioni
          pronunciate  o  adottate  prima  dell'entrata in vigore del
          presente  codice solo su diretta richiesta dell'interessato
          e  limitatamente  ai  documenti pubblicati mediante rete di
          comunicazione  elettronica o sui nuovi prodotti su supporto
          cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai
          sensi  dell'art.  51,  comma 1, sono adeguati alla medesima
          disposizione  entro  dodici  mesi  dalla data di entrata in
          vigore del presente codice.
              6.  Le  confessioni  religiose che, prima dell'adozione
          del   presente   codice,  abbiano  determinato  e  adottato
          nell'ambito  del  rispettivo ordinamento le garanzie di cui
          all'art.  26,  comma  3,  lettera  a),  possono  proseguire
          l'attivita' di trattamento nel rispetto delle medesime.
              6-bis.  Fino  alla  data  in  cui divengono efficaci le
          misure  e  gli  accorgimenti  prescritti ai sensi dell'art.
          132,  comma 5, per la conservazione del traffico telefonico
          si  osserva  il  termine  di  cui  all'art. 4, comma 2, del
          decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.».