(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                   Al Presidente della Repubblica
    Il  comune  di  Marano  di Napoli (Napoli), i cui organi elettivi
sono stati rinnovati nella consultazioni amministrative del 13 maggio
2001,  presenta  forme di condizionamento da parte della criminalita'
organizzata    che   compromettono   la   libera   determinazione   e
l'imparzialita'    degli   organi   elettivi,   il   buon   andamento
dell'amministrazione  ed  il  funzionamento  dei  servizi,  con grave
pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.
    In  relazione  all'esito  dell'attivita' di monitoraggio condotta
nel  territorio,  dal  quale  sono  emerse  situazioni che lasciavano
supporre  un  possibile  condizionamento, da parte della criminalita'
organizzata,   dell'amministrazione  comunale  di  Marano  di  Napoli
(Napoli),  gia'  sciolta  per  infiltrazioni  mafiose con decreto del
Presidente  della Repubblica 30 settembre 1991, il prefetto di Napoli
ha  disposto  con provvedimento in data 8 aprile 2003, l'accesso agli
uffici,     ai     sensi     dell'art.     1,    quarto comma,    del
decreto-legge settembre  1982, n. 629, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  12 ottobre  1982, n. 726, e successive modificazioni ed
integrazioni.
    Complesse  indagini investigative, sfociate poi nel provvedimento
di  applicazione  di misure cautelari nei confronti di noti esponenti
mafiosi,  adottato dall'Autorita' giudiziaria in data 8 ottobre 2003,
hanno  evidenziato  l'estrema pericolosita' del clan camorristico che
opera  nel  territorio,  l'organicita'  dello  stesso  con  i  locali
ambienti  economico  -  politico  - amministrativi e, comunque, forte
interesse   della   criminalita'   locale   al  «governo»  dell'ente,
concretizzatosi,   peraltro,   in   base   ai   riscontri  giudiziari
effettuati,   anche   in   un   tentativo  di  condizionamento  dello
svolgimento delle consultazioni elettorali.
    Gli  accertamenti  svolti  dalla commissione d'accesso, confluiti
nella  relazione  commissariale  conclusiva  delle  procedura, cui si
rinvia  integralmente,  avvalorano  l'ipotesi  della  sussistenza  di
fattori   di   inquinamento   dell'azione  amministrativa  dell'ente,
segnatamente   nei  settori  dell'edilizia  e  dell'urbanistica,  del
commercio  e  degli  appalti,  ad  opera di fattori esterni al quadro
degli interessi locali, riconducibili al sodalizio criminale egemone,
fortemente radicato sui territorio.
    L'ingerenza negli affari dell'ente e la strumentalizzazione delle
scelte  amministrative  e'  stata  resa  possibile  dai  rapporti  di
parentela  e  di amicizia che legano alcuni amministratori comunali e
taluni   elementi   dell'apparato  burocratico  con  esponenti  della
criminalita'  organizzata  o  con soggetti sospettati di gravitare in
ambienti  mafiosi.  Emblematica  al  riguardo  e'  la  nomina  di  un
componente  della  commissione  edilizia  imparentato con un soggetto
ritenuto affiliato alla cosca locale.
    Segnali  di  una deviata funzionalita' amministrativa palesemente
diretta   ad   avvantaggiare   soggetti   legati   alla  criminalita'
organizzata, si rinvengono nell'inerzia dell'amministrazione comunale
nell'espletare  i  dovuti  controlli  sul rispetto della normativa in
materia   di   occupazione   di   suolo  pubblico.  Diversi  esercizi
commerciali,  alcuni  dei quali gestiti di fatto da soggetti contigui
al  sodalizio  criminale egemone, hanno infatti occupato abusivamente
per  molto  tempo  il  suolo pubblico, senza che l'infrazione venisse
rilevata  dai  competenti  organi  di  controllo,  tanto  che solo su
impulso  delle  forze  dell'ordine  sono stati avviati e definiti gli
interventi di rigore.
    Un   atteggiamento   altrettanto  accondiscendente  ha  condotto,
altresi',  l'amministrazione  a  rilasciare in favore del titolare di
uno  dei  predetti  esercizi  commerciali,  gestito  di  fatto  da un
affiliato  al  clan  locale, il nulla osta per l'occupazione di suolo
pubblico con strutture, che, modificando sostanzialmente lo stato dei
luoghi, avrebbero invece necessitato, in base alla normativa vigente,
di rilascio di apposita concessione edilizia.
    Anche  nel  settore  del  commercio  su  aree  pubbliche l'organo
ispettivo  ha  evidenziato  come  l'amministrazione  abbia  disatteso
palesemente  la normativa di settore, finendo per favorire o comunque
per   non   contrastare   la  posizione  privilegiata  degli  attuali
assegnatari  dei  posteggi  ubicati  nel  mercato  all'ingrosso per i
prodotti   ortofrutticoli,   alcuni  dei  quali  vicini  ai  sodalizi
criminali   locali.   Sono   state  infatti  riscontrate  la  mancata
riscossione  dei  canone  per  l'uso  dei posteggi e gravi negligenze
nella  tenuta della relativa documentazione, in cui mancano agli atti
attestanti il possesso dei titoli all'assegnazione dei posteggi e dei
requisiti per l'ammissione alle vendite da parte dei conduttori degli
stand, tra cui figurano soggetti contigui all'ambiente malavitoso.
    L'amministrazione   locale   ha   inoltre  omesso  di  esercitare
l'attivita'  di  controllo sull'attivita' urbanistico-edilizia cui e'
istituzionalmente  preposta,  comprovata  dal consistente e crescente
fenomeno dell'abusivismo edilizio nel territorio comunale.
    E'  infatti emblematico che nella zona cimiteriale del territorio
comunale, ove vige il divieto assoluto di edificabilita', siano stati
costruiti   diversi   fabbricati,   anche   di  notevole  consistenza
volumetrica,  e  che  fra i beneficiari della lottizzazione abusiva e
gli   intestatari  di  particelle  catastali  ricomprese  nella  zona
figurano  anche  un  affiliato  al  potente clan locale, destinatario
della  citata ordinanza cautelare dell'8 ottobre 2003, per il delitto
di  cui  all'art.  416-bis  codice penale e altri personaggi ritenuti
vicini  e  consorterie locali. La radicale trasformazione urbanistica
della  zona  costituisce,  fra l'altro, un fatto notorio che e' stato
anche  oggetto  di numerosi esposti e segnalazioni. L'amministrazione
anziche' attivare le procedure per la demolizione degli abusi edilizi
compiuti   nella   zona,  ha  provveduto  a  rilasciare,  per  alcuni
fabbricati,  la  concessione  edilizia in sanatoria. Per altri abusi,
non  ha  invece  portato  a  compimento la procedura finalizzata alla
demolizione   delle   opere,   cui  era  tenuta  in  base  a  precise
disposizioni  di  legge,  omettendo  di dare seguito alle preliminari
fasi di ingiunzione di sospensione o di demolizione dei lavori.
    E'  stato  altresi'  verificato  che  l'ente ha rilasciato titolo
concessorio  per  la  realizzazione  di  alcuni  fabbricati in totale
difformita'  rispetto  ai vincoli imposti all'attivita' edificatoria,
nella  zona, dal piano regolatore. L'amministratore unico della ditta
di  costruzione  intestataria della concessione edilizia in questione
e' risultato, peraltro, imparentato con persona ritenuta affiliata al
clan   camorristico   locale,  destinataria  della  citata  ordinania
cautelare per il delitto di cui all'art. 416-bis.
    L'attivita'  ispettiva  ha  evidenziato  ricorrenti irregolarita'
amministrative  anche  nel  settore degli appalti di lavori pubblici,
notoriamente appetiti dalla criminalita' organizzata.
    Importanti  lavori sono infatti stati affidati ad una ditta priva
di  certificazione  attestante  il possesso dei requisiti speciali di
qualificazione  e  in  altre  circostanze la giunta ha deliberato una
variante   dell'appalto   originario,   in   assenza  delle  rigorose
condizioni  prescritte  dalla  legge.  In quegli stessi casi e' stato
rilevato che le ditte erano state oggetto di infonnativa interdittiva
antimafia  o  presentavano  nell'assetto  societario o amministrativo
taluni soggetti vicini all'ambiente malavitoso.
    Nelle  procedure  di  affidamento  diretto  di  lavori sono state
altresi'  ravvisate palesi violazioni della normativa di settore. Fra
le  illegittimita'  piu'  gravi,  emergono  l'assenza  delle  perizie
giustificative  dei  relativi  interventi  e  il  mancato  preventivo
accertamento,   anche  con  espletamento  di  una  gara  informale  e
abbreviata fra un adeguato numero di ditte, del possesso di requisiti
generali  e  tecnico-organizzativi da parte della ditta prescelta. Un
consigliere  di amministrazione di una societa' affidataria di lavori
di  somma  urgenza  e' risultato peraltro iscritto nel registro delle
notizie di reato per associazione di tipo mafioso.
    L'esame  degli  atti relativi agli appalti di pubblici servizi ha
evidenziato,  in  via generale, una scarsa partecipazione alle gare e
l'aggiudicazione  dei  servizi spesso alle stesse aziende, nonche' il
ricorso   sistematico   alla   proroga  dell'appalto  principale,  in
violazione  dei  principi di trasparenza, imparzialita' e concorrenza
oltre  che di efficienza, efficacia ed economicita' L'amministrazione
ha  infatti  disposto nuovamente la proroga del rapporto contrattuale
tra  il  comune  e  le  ditte  aggiudicatarie dei servizi di nettezza
urbana  e  di  refezione scolastica, espletati gia' da molti anni, in
modo  continuativo,  da  quelle  stesse  ditte in virtu' del medesimo
sistema  di  affidamento,  senza  aver previamente espletato apposita
istruttoria   per   la   verifica  della  persistenza  dei  requisiti
soggettivi   ed   oggettivi  richiesti  originariamente  all'atto  di
partecipazione  alla  gara  e  della  sussistenza  delle  ragioni  di
convenienza  economica e di pubblico interesse che ne giustificassero
l'adozione.   Il  ricorso  sistematico  all'istituto  della  proroga,
utilizzabile  solo  in  casi  eccezionali  ed  entro  precisi  limiti
temporali  e  procedurali, sembra principalmente mirato ad eludere la
procedura concorsuale ad evidenza pubblica di scelta del contraente e
non  consente  di  assicurare  un adeguato espletamento del servizio,
come  comprovano  i  numerosi esposti di denuncia di gravi disservizi
nella raccolta dei rifiuti solidi urbani.
    L'attivita'  di accesso ha infine posto in luce un clima di grave
disfunzione  dell'ammimstrazione  nei settori economico-finanziario e
nella  gestione  del  personale.  In  tale  settore,  in particolare,
l'amministrazione   ha   fatto  continuo  ricorso  all'assunzione  di
personale  e  al conferimento di incarichi dirigenziali con contratti
di natura privatistica privi della necessaria copertura finanziaria e
dei pareri dei responsabili dei servizi competenti, in elusione della
procedura  concorsuale prevista per la copertura dei posti vacanti in
organico  e  dell'obbligo  di  programmazione occupazionale periodica
imposto dalla legge.
    Le   suindicate  condizioni,  la  presenza  delle  organizzazioni
malavitose  interessate  alla gestione della cosa pubblica, che hanno
contribuito  a  determinare  il  clima di tensione gia' delineato, le
irregolarita'   e  le  ripetute  violazioni  dei  principi  del  buon
andamento   ed   imparzialita'  dell'ente,  rappresentano  un  quadro
indiziante  organico  di  indebite  interferenze  della  criminalita'
organizzata  sulle  scelte  operate  dall'amministrazione,  che ha di
fatto   privilegiato   interessi   estranei  al  perseguimento  delle
finalita' pubbliche.
    La  situazione  riscontrata  nel  comune  di  Marano  di  Napoli,
l'inosservanza  del principio di legalita' nella gestione dell'ente e
l'uso   distorto   delle   pubbliche   funzioni,  utilizzate  per  il
perseguimento  di  fini  contrari al pubblico interesse, hanno minato
ogni  principio  di  salvagnardia  della  sicurezza pubblica ed hanno
compromesso  le  legittime  aspettative  della  popolazione  ad esser
garantita  nella  fruizione  dei  diritti  fondamentali,  ingenerando
sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.
    Il  prefetto  di  Napoli,  pertanto,  con relazione del 15 aprile
2004,  che  qui  si  intende  integralmente  richiamata,  ha proposto
l'applicazione  della  misura  di  rigore  prevista dall'art. 143 del
decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n. 267. Anche il comitato per
l'ordine  e  la  sicurezza  pubblica, all'uopo convocato, ha espresso
parere favorevole in tal senso.
    La descritta condizione di assoggettamento necessita che da parte
dello  Stato  sia  posto in essere un intervento mirato al ripristino
della  legalita'  mediante  il  recupero  della struttura pubblica al
servizio dei suoi fini istituzionali.
    Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere,
con  urgenza,  ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e
di  inquinamento  della  vita amministrativa e democratica dell'ente,
mediante  provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della
comunita' locale.
    La  valutazione  della  situazione  in  concreto  riscontrata, in
relazione  alla  presenza ed all'estensione dell'influenza criminale,
rende  necessario  che  la  durata  della  gestione commissariale sia
determinata in diciotto mesi.
    Ritenuto,   per  quanto  esposto,  che  ricorrano  le  condizioni
indicate  nell'art.  143  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Marano
di  Napoli (Napoli), si formula rituale proposta per l'adozione della
misura di rigore.
      Roma, 22 luglio 2004
                                     Il Ministro dell'interno: Pisanu