Avvertenza:
  Il  testo  coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della  giustizia,  ai  sensi  dell'art.  11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art.  10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate
con  le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle
modificate  o  richiamate  nel decreto trascritte nelle note. Restano
invariati   il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi  qui
riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
  Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )).
  A  norma  dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1.  Per  l'anno  2004  l'onere  a  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale  (S.S.N.) per l'assistenza farmaceutica convenzionata resta
stabilito   al  13  per  cento  dell'importo  della  spesa  sanitaria
corrispondente  al  livello  con  cui  concorre  lo  Stato  ai  sensi
dell'accordo  tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
207   del   6 settembre   2001,   come  rideterminato  da  successivi
provvedimenti  legislativi.  Lo  scostamento  per  il  predetto  anno
rispetto  a  tale  importo  e'  valutato tenendo conto del livello di
spesa  farmaceutica  registrato  nel 2003, incrementato su base annua
del tasso di variazione medio registrato nel primo trimestre 2004.
  2. Lo scostamento sulla base del procedimento di cui al comma 1, e'
complessivamente valutato in 1.365 milioni di euro, rideterminato, al
netto  dell'IVA,  in  1.241  milioni  di euro. L'entita' del relativo
ripiano da effettuarsi attraverso uno sconto sulla quota spettante al
produttore,  ai  sensi  del  comma  5  dell'art. 48 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre   2003,   n.   326,  e'  pari  a  745  milioni  di  euro,
corrispondente  al  60  per cento dello scostamento indicato al netto
dell'IVA.  In  fase  di  applicazione,  in  attesa  degli esiti delle
verifiche  trimestrali  da  parte  dell'Agenzia  italiana del farmaco
(AIFA)  di  cui  al  comma  4,  l'onere  da  attribuirsi a carico del
produttore  mediante  lo  sconto  e'  pari  a  495  milioni  di euro,
corrispondente al valore in ricavo industria del predetto ripiano. ((
Al fine di assicurare il rispetto dell'equilibrio finanziario entro i
limiti  di cui al comma 1, l'AIFA adotta le misure previste dall'art.
48,  comma  5,  lettera  c),  del  decreto-legge  n.  269  del  2003,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. ))
  3.  Il  produttore,  per  i  farmaci destinati al mercato interno e
rimborsabili  dal  S.S.N.,  ad  esclusione dei prodotti dispensati in
ospedale, dei medicinali inseriti nelle liste di trasparenza ai sensi
dell'art.  7,  comma  1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,
e successive modificazioni, dei prodotti emoderivati, (( plasmatici e
da  DNA  ricombinante,  ))  dovra'  calcolare,  sul  proprio margine,
definito  all'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
alla  distribuzione  intermedia  e nel caso di forniture dirette alle
farmacie  direttamente  a queste ultime, uno sconto ulteriore del 6,8
per  cento  pari  al  4,12  per  cento  sul  prezzo  al pubblico, IVA
compresa. Il grossista dovra' trasferire tale sconto alle farmacie le
quali,   nel   richiedere  al  S.S.N.  i  rimborsi  per  l'assistenza
farmaceutica  erogata,  dovranno  applicare  lo  sconto  ottenuto dal
produttore.  Per  i  prodotti  rimborsabili  ceduti non attraverso il
S.S.N.,  le farmacie applicheranno all'acquirente il medesimo sconto.
Le  quote  di  spettanza  al grossista e alla farmacia restano quelle
definite all'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  4. Il margine per il produttore rideterminato ai sensi del presente
articolo sara' applicato dalla data di entrata in vigore del presente
decreto  per  il  periodo  necessario al ripiano dello sfondamento ((
effettivo  dell'anno  2004.  )) L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)
verifica    trimestralmente    tramite    l'Osservatorio    nazionale
sull'impiego   dei   medicinali   (OSMED)  e  comunica  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, nonche' alla Conferenza permanente per
i  rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e  di  Bolzano,  la  differenza tra la spesa a carico del S.S.N. e il
valore  determinato  quale  prodotto  tra  consumi e prezzi in vigore
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al
fine  di apportare se necessario, gli opportuni aggiustamenti. (( Nel
rinnovo  dell'accordo  tra  Governo,  regioni  e province autonome di
Trento  e di Bolzano, vengono ridefiniti i criteri, le modalita' e le
quote di attribuzione del ripiano a ciascuna regione. ))
          Riferimenti normativi:
              -  L'accordo  dell'8 agosto 2001 tra Governo, regioni e
          le province autonome di Trento e Bolzano reca «Integrazioni
          e   modifiche   agli   accordi  sanciti  il  3 agosto  2000
          (repertorio  atti 1004) e il 22 marzo 2001 (repertorio atti
          1210)  in  materia  sanitaria»  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  48,  comma 5, del
          decreto-legge   30 settembre  2003,  n.  269  (Disposizioni
          urgenti  per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione
          dell'andamento dei conti pubblici):
              «Art.    48    (Tetto   di   spesa   per   l'assistenza
          farmaceutica). - (Omissis).
              5.  L'Agenzia  svolge  i  compiti  e  le funzioni della
          attuale  Direzione  generale  dei farmaci e dei dispositivi
          medici,  con  esclusione delle funzioni di cui alle lettere
          b),  c),  d),  e)  ed  f)  del  comma  3,  dell'art.  3 del
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   28 marzo   2003,   n.   129.   In  particolare
          all'Agenzia, nel rispetto degli accordi tra Stato e regioni
          relativi al tetto programmato di spesa farmaceutica ed alla
          relativa  variazione  annua  percentuale,  e'  affidato  il
          compito di:
                a) promuovere  la  definizione  di liste omogenee per
          l'erogazione  e di linee guida per la terapia farmacologica
          anche  per  i  farmaci  a distribuzione diretta, per quelli
          impiegati  nelle  varie  forme di assistenza distrettuale e
          residenziale  nonche'  per  quelli  utilizzati nel corso di
          ricoveri ospedalieri;
                b) monitorare,      avvalendosi     dell'Osservatorio
          sull'impiego    dei    medicinali    (OSMED),    coordinato
          congiuntamente  dal  direttore  generale dell'Agenzia o suo
          delegato  e  da un rappresentate designato dalla Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome, e, in collaborazione con le regioni e le
          province  autonome,  il  consumo  e  la  spesa farmaceutica
          territoriale ed ospedaliera a carico del S.S.N. e i consumi
          e  la spesa farmaceutica a carico del cittadino. I dati del
          monitoraggio   sono  comunicati  mensilmente  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze;
                c) provvedere  entro  il 30 settembre di ogni anno, o
          semestralmente  nel  caso di sfondamenti del tetto di spesa
          di  cui  al  comma  1,  a  redigere  l'elenco  dei  farmaci
          rimborsabili  dal  Servizio sanitario nazionale, sulla base
          dei  criteri di costo e di efficacia in modo da assicurare,
          su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata
          nei   vigenti  documenti  contabili  di  finanza  pubblica,
          nonche',  in  particolare, il rispetto dei livelli di spesa
          definiti  nell'Accordo  tra  Governo,  regioni  e  province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  in  data  8 agosto  2001,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre
          2001;
                d) prevedere, nel caso di immissione di nuovi farmaci
          comportanti,  a  parere della struttura tecnico scientifica
          individuata  dai  decreti  di  cui  al  comma 13, vantaggio
          terapeutico  aggiuntivo, in sede di revisione ordinaria del
          prontuario,  una  specifica valutazione di costo-efficacia,
          assumendo   come   termini   di   confronto  il  prezzo  di
          riferimento  per la relativa categoria terapeutica omogenea
          e  il  costo giornaliero comparativo nell'ambito di farmaci
          con  le  stesse  indicazioni  terapeutiche,  prevedendo  un
          premio  di  prezzo  sulla  base dei criteri previsti per la
          normativa vigente, nonche' per i farmaci orfani;
                e)  provvedere  alla  immissione di nuovi farmaci non
          comportanti,  a  parere  della  predetta  struttura tecnico
          scientifica  individuata  dai  decreti  di cui al comma 13,
          vantaggio  terapeutico,  in sede di revisione ordinaria del
          prontuario,  solo  se  il prezzo del medesimo medicinale e'
          inferiore  o uguale al prezzo piu' basso dei medicinali per
          la relativa categoria terapeutica omogenea;
                f) procedere  in  caso  di  superamento  del tetto di
          spesa  di  cui al comma 1, in concorso con le misure di cui
          alle   lettere  b),  c),  d),  e)  del  presente  comma,  a
          ridefinire,  anche temporaneamente, nella misura del 60 per
          cento  del superamento, la quota di spettanza al produttore
          prevista  dall'art.  1,  comma  40, della legge 23 dicembre
          1996,  n.  662.  La quota di spettanza dovuta al farmacista
          per  i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale
          viene  rideterminata includendo la riduzione della quota di
          spettanza  al  produttore,  che  il  farmacista  riversa al
          Servizio  come  maggiorazione dello sconto. Il rimanente 40
          per  cento  del  superamento  viene ripianato dalle Regioni
          attraverso  l'adozione  di  specifiche  misure  in  materia
          farmaceutica, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge
          18 settembre  2001,  n. 347, convertito, con modificazioni,
          dalla   legge  16 novembre  2001,  n.  405,  e  costituisce
          adempimento   ai   fini  dell'accesso  all'adeguamento  del
          finanziamento  del  Servizio  sanitario nazionale, ai sensi
          dell'art.  4  del  decreto-legge  15 aprile  2002,  n.  63,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
          n. 112, e successive modificazioni;
                g) proporre nuove modalita', iniziative e interventi,
          anche  di  cofinanziamento pubblico-privato, per promuovere
          la  ricerca  scientifica  di carattere pubblico sui settori
          strategici  del  farmaco e per favorire gli investimenti da
          parte delle aziende in ricerca e sviluppo;
                h) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, il
          programma  annuale  di attivita' ed interventi, da inviare,
          per  il  tramite del Ministro della salute, alla Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome,  che esprime parere entro il 31 gennaio
          successivo;
                i) predisporre   periodici  rapporti  informativi  da
          inviare alle competenti Commissioni parlamentari;
                l)  provvedere,  su  proposta della struttura tecnico
          scientifica  individuata  dai  decreti  di cui al comma 13,
          entro  il  30 giugno  2004  alla  definitiva individuazione
          delle  confezioni  ottimali  per l'inizio e il mantenimento
          delle  terapie  contro  le patologie croniche con farmaci a
          carico del S.S.N., provvedendo altresi alla definizione dei
          relativi  criteri  del prezzo. A decorrere dal settimo mese
          successivo  alla  data  di  assunzione del provvedimento da
          parte  dell'Agenzia,  il prezzo dei medicinali presenti nel
          Prontuario  farmaceutico  nazionale,  per  cui  non  si sia
          proceduto   all'adeguamento   delle   confezioni   ottimali
          deliberate dall'Agenzia, e' ridotto del 30 per cento.».
              -  La legge 24 novembre 2003, n. 326, reca «Conversione
          in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre
          2003,  n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo
          sviluppo  e  per  la  correzione  dell'andamento  dei conti
          pubblici».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7,  comma  1, del
          decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti
          in materia di spesa sanitaria):
              «Art.  7  (Prezzo  di  rimborso  dei  farmaci di uguale
          composizione).   -   1.   I   medicinali,   aventi   uguale
          composizione    in    principi    attivi,   nonche'   forma
          farmaceutica,   via   di   somministrazione,  modalita'  di
          rilascio,  numero  di  unita'  posologiche  e dosi unitarie
          uguali,   sono   rimborsati   al  farmacista  dal  Servizio
          sanitario  nazionale  fino alla concorrenza del prezzo piu'
          basso  del  corrispondente prodotto disponibile nel normale
          ciclo   distributivo  regionale,  sulla  base  di  apposite
          direttive definite dalla regione.».
              -  La  legge 16 novembre 2001, n. 405 reca «Conversione
          in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre
          2001,  n.  347,  recante  interventi  urgenti in materia di
          spesa sanitaria».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, comma 40, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica):
              «Art.  1.  (Misure  in  materia  di  sanita',  pubblico
          impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza
          e assistenza). - (Omissis).
              40.  A  decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza
          sul   prezzo  di  vendita  al  pubblico  delle  specialita'
          medicinali  collocate nelle classi a) e b), di cui all'art.
          8,  comma  10,  della  legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono
          fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per
          i  farmacisti  rispettivamente  al 66,65 per cento, al 6,65
          per  cento  e  al  26,7  per cento sul prezzo di vendita al
          pubblico  al  netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
          Il   Servizio   sanitario  nazionale,  nel  procedere  alla
          corresponsione  alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a
          titolo di sconto una quota sull'importo al lordo dei ticket
          e  al  netto  dell'IVA  pari  al  3,75  per  cento  per  le
          specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico
          e' inferiore a L. 50.000, al 6 per cento per le specialita'
          medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' compreso
          tra  L.  50.000  e  L.  99.999,  al  9  per  cento  per  le
          specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico
          e'  compreso tra L. 100.000 e L. 199.999, al 12,5 per cento
          per  le  specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al
          pubblico  e' compreso tra Euro 103,29 e Euro 154,94 e al 19
          per  cento  per  le specialita' medicinali il cui prezzo di
          vendita   al  pubblico  e'  superiore  a  Euro  154,94.  Il
          Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali
          maggiormente  rappresentative  delle  farmacie  pubbliche e
          private,  sottopone  a  revisione annuale gli intervalli di
          prezzo  e  i limiti di fatturato, di cui al presente comma.
          Per  le  farmacie  rurali  che  godono  dell'indennita'  di
          residenza ai sensi dell'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n.
          221,  e successive modificazioni, con un fatturato annuo in
          regime  di  Servizio  sanitario nazionale al netto dell'IVA
          non  superiore  a  lire  750  milioni, restano in vigore le
          quote  di  sconto  di  cui all'art. 2, comma 1, della legge
          28 dicembre  1995, n. 549. Per le farmacie con un fatturato
          annuo  in  regime  di servizio sanitario nazionale al netto
          dell'IVA  non  superiore a lire 500 milioni, le percentuali
          previste  dal presente comma sono ridotte in misura pari al
          60 per cento.».