Art. 14. L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto. Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota. Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.