Art. 7.
  L'organismo  autorizzato «Istituto Parma Qualita» immette anche nel
sistema   informativo   del  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali  tutti  gli  elementi  conoscitivi  di  carattere tecnico e
documentale   dell'attivita'   certificativa,   ed  adotta  eventuali
opportune  misure,  da  sottoporre preventivamente ad approvazione da
parte  dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di
disapplicazione,    confusione   o   difformi   utilizzazioni   delle
attestazioni  di  conformita' della denominazione di origine protetta
«Salame  di  Varzi»  rilasciate  agli  utilizzatori.  Le modalita' di
attuazione  di  tali  procedure  saranno indicate dal Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali.  I  medesimi  elementi conoscitivi
individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente
resi  noti  anche  alla regione nel cui ambito territoriale ricade la
zona di produzione della denominazione di origine protetta «Salame di
Varzi».