Art. 14.
                             Abrogazione

  1.   Il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile
2001  di cui alle premesse, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 117 del 22 maggio
2001,  e'  abrogato.  Gli  obblighi  e  le  sanzioni  contemplate nel
suddetto decreto decadono.
  2.  Sono  fatti  salvi  i  procedimenti  avviati dall'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas,  quelli  in corso e i provvedimenti
emanati  dalla medesima Autorita' per l'energia elettrica e il gas in
attuazione  del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 24 aprile 2001 di cui alle premesse.
  3.  Ogni  riferimento al decreto abrogato con il comma 1 si intende
come riferimento al presente decreto.
  4.  Sono  fatte  salve  eventuali  disposizioni piu' favorevoli del
decreto   emanato  con  il  comma  1,  limitatamente  a  procedimenti
pendenti.
  Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, ed entra in vigore il giorno successivo a quello
di pubblicazione.
    Roma, 20 luglio 2004

                                                   Il Ministro
                                           delle attivita' produttive
                                                     Marzano


  Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
           Matteoli