Art. 2.
    1.  Le  disposizioni  di  cui all'art. 1, comma 1, si applicano a
decorrere  dai termini indicati nell'allegato al presente decreto per
ciascuna sostanza.
    2.  Le  disposizioni  di  cui all'art. 2, comma 2, si applicano a
decorrere dal 25 dicembre 2004.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 18 giugno 2004
                                                 Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2004
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5 Salute, foglio n. 87