Art. 2. 1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, si applicano a decorrere dai termini indicati nell'allegato al presente decreto per ciascuna sostanza. 2. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, si applicano a decorrere dal 25 dicembre 2004. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 giugno 2004 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Salute, foglio n. 87