Art. 2. 1. Il commissario delegato, per gli adempimenti di sua competenza, connessi alla situazione di emergenza di cui alla presente ordinanza, e' autorizzato ad avvalersi di uno o piu' soggetti attuatori, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di apposite direttive di volta in volta impartite dal commissario medesimo. 2. Il commissario delegato si avvale, altresi', della collaborazione degli uffici tecnici e delle altre strutture del comune di Tolentino, degli enti locali territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato, nonche' di altri enti pubblici e di societa' a capitale pubblico, anche mediante l'utilizzo di appositi strumenti convenzionali. 3. Il commissario delegato e' autorizzato a stipulare con i soggetti di cui al comma 2 apposite convenzioni, con le quali disciplinare compiutamente specifiche azioni comuni da porre in essere per il superamento della situazione emergenziale in rassegna. 4. Il personale del comune di Tolentino, nel numero massimo di cinque unita', direttamente impegnato nelle attivita' di cui alla presente ordinanza, puo' essere autorizzato ad effettuare lavoro straordinario, oltre i limiti previsti dalla legislazione vigente, fino ad un massimo di settanta ore mensili pro capite, con oneri a carico dei fondi a disposizione del commissario delegato.