Art. 2.
  1.  Il commissario delegato, per gli adempimenti di sua competenza,
connessi alla situazione di emergenza di cui alla presente ordinanza,
e'  autorizzato  ad  avvalersi  di uno o piu' soggetti attuatori, cui
affidare  specifici  settori  di  intervento,  sulla base di apposite
direttive di volta in volta impartite dal commissario medesimo.
  2.   Il   commissario   delegato   si   avvale,   altresi',   della
collaborazione  degli  uffici  tecnici  e  delle  altre strutture del
comune   di   Tolentino,   degli   enti  locali  territoriali  e  non
territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato, nonche'
di  altri  enti  pubblici  e  di  societa' a capitale pubblico, anche
mediante l'utilizzo di appositi strumenti convenzionali.
  3.  Il  commissario  delegato  e'  autorizzato  a  stipulare  con i
soggetti  di  cui  al  comma  2  apposite  convenzioni,  con le quali
disciplinare  compiutamente  specifiche  azioni  comuni  da  porre in
essere per il superamento della situazione emergenziale in rassegna.
  4.  Il  personale  del  comune  di Tolentino, nel numero massimo di
cinque  unita',  direttamente  impegnato  nelle attivita' di cui alla
presente  ordinanza,  puo'  essere  autorizzato  ad effettuare lavoro
straordinario,  oltre  i  limiti previsti dalla legislazione vigente,
fino  ad  un  massimo di settanta ore mensili pro capite, con oneri a
carico dei fondi a disposizione del commissario delegato.