Art. 6.
  1.  Il  Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni
rapporto  contrattuale  scaturente  dall'applicazione  della presente
ordinanza.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 3 settembre 2004
                                            Il Presidente: Berlusconi